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No ai posti aggiuntivi se c’è il trasferimento

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Si tratta, in particolare, di quelle cattedre che sono state costituite nelle scuole secondarie, per evitare di creare esuberi con il riempimento delle cattedre a 18 ore. La Finanziaria del 2003, prevede, infatti che, nelle scuole secondarie, tutte le cattedre debbano essere ricondotte a 18 ore. Con una sola controindicazione: il riempimento delle cattedre non deve comportare la perdita del posto per i titolari delle cattedre interne.
E quindi, per evitare gli esuberi, in molte scuole sono state costituite delle cattedre aggiuntive.

Fatto, questo, che ha determinato, a sua volta, il mantenimento delle cosiddette ore a disposizione nella altre cattedre che, in caso contrario, sarebbero state costituite con 18 ore frontali.

Insomma, una sorta di eccezione alla regola, che decade se il titolare della cattedra aggiuntiva viene trasferito. In questo caso, infatti, la cattedra aggiuntiva viene frazionata per riempire le cattedre dei docenti rimasti. Le eventuali ore residue, stando al contratto sulla mobilità annuale, vanno invece ad incrementare le disponibilità per la mobilità annuale e per le assunzioni a tempo determinato.
Il riassorbimento della cattedra aggiuntiva non si verifica, invece, se il titolare non ottiene il trasferimento. Nel qual caso, il dirigente scolastico può disporre la riarticolazione delle cattedre, aggiuntive e non, anche prevedendo l’inserimento di ore a disposizione.