La riduzione dell’ora di lezione, attuata per consentire agli alunni pendolari di prendere i mezzi pubblici per ritornare a casa, non determina l’insorgere di debiti in capo ai docenti.
Tale riduzione, infatti, non dipende dai prestatori di lavoro e, rendendo impossibile la prestazione (causa di forza maggiore), nella misura derivante dalla riduzione stessa, libera i docenti coinvolti da qualsivoglia obbligo di recupero delle frazioni di prestazione non effettuata.
E’ illegittimo, dunque, disporre trattenute in busta paga a carico di docenti, che si rifiutino di soddisfare la pretesa del dirigente di recuperare il presunto debito.
Il principio è stato affermato dal giudice del lavoro di Torino, con una sentenza emessa il 2 dicembre scorso (n. 7503).
L’accoglimento dei ricorso, presentato da 2 docenti di una scuola del capoluogo piemontese, ha dato luogo, peraltro, anche alla condanna delle Amministrazioni coinvolte alla restituzione della retribuzione, che era stata ingiustamente trattenuta e al pagamento delle spese di lite, liquidate, queste ultime, nell’ordine di 2.500 euro.
La sentenza si inquadra in un recente orientamento della giurisprudenza di merito, confortato, peraltro, anche da una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (n.1953/02 del 2/10/2002 dep. il 10/10/2002).
Negli ultimi giorni si è discusso molto della Carta del Docente, il bonus introdotto con…
Quali sono i requisiti per partecipare al prossimo concorso docenti? Cosa cambierà rispetto allo scorso concorso? Ne…
Molto spesso abbiamo parlato dell'influenza che hanno i testi delle canzoni che spopolano tra i…
Oggi, come abbiamo scritto, si è verificato un crollo in una scuola di La Spezia.…
Oggi, Venerdì 27 settembre, presso l’Aula Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano inizia l’XII edizione di Romanae Disputationes (RD),…
Una vicenda complessa: qualche mese fa abbiamo trattato il caso di uno studente con autismo…