Niente più inamovibilità per i dirigenti sindacali che fanno parte della Rsu di scuola.
Le garanzie, previste dallo Statuto dei lavoratori, a tutela dei sindacalisti che operano nelle unità produttive non si applicano, infatti, al personale della scuola. A nulla rilevando, peraltro, la specifica previsione contenuta nell’articolo 18, comma 4, del contratto collettivo quadro del 7 agosto 1998.
Stando a quanto si legge, infatti, in una nota diffusa dal dicastero di viale Trastevere le norme a tutela dei dirigenti sindacali non avrebbero alcun valore per i sindacalisti che operano nel comparto scuola. Tale posizione sarebbe anche condivisa dai sindacati firmatari del contratto di comparto: Cgil, Cisl, Uil e Snals.
La nota non fa menzione delle motivazioni che hanno portato le parti a pronunciarsi in tal senso. Resta il fatto, però, che la giurisprudenza prevalente, finora, si è sempre pronunciata in modo diametralmente opposto, disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro dei sindacalisti trasferiti d’ufficio, senza la preventiva acquisizione del nulla osta dell’organizzazione sindacale previsto dalla legge. Tra l’altro, il beneficio in questione discende direttamente da una norma primaria che, stante l’attuale ordinamento, non può essere derogata in pejus dai contratti di lavoro.
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