Nessun obbligo di frequenza giornaliera per i docenti durante il periodo che va dall’inizio dell’anno scolastico alla data d’inizio delle lezioni.
Gli impegni di lavoro degli insegnanti, durante il periodo che va dal 2 settembre (quest’anno il 1° cade di domenica) al primo giorno di scuola, devono essere calendarizzati nell’ambito del piano delle annualità e non possono superare il tetto di ore fissato dall’articolo 42 del contratto del’95, regola le attività funzionali all’insegnamento.
A chiarire la questione è intervenuto anche il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Basilicata, Alberto Bottino, che ha ricordato ai dirigenti scolastici lucani le disposizioni contrattuali.
In buona sostanza, dunque, le attività funzionali all’insegnamento non devono essere confuse con le attività d’insegnamento. Queste ultime, infatti, scattano dal giorno in cui riprendono lezioni e sono regolate dall’art.41 del contratto del ’95: 18 ore settimanali per le secondarie, 22 per le elementari (+2 di programmazione settimanale), 25 ore per le materne.
Le attività funzionali all’insegnamento, che si tengono anche nei periodi di sospensione delle lezioni (dunque anche dal 2 settembre in poi) rientrano, invece, nella disciplina e nei limiti fissati dall’art.42 dello stesso accordo: 40 ore (termine perentorio) per le riunioni del collegio dei docenti e 40 ore (derogabili) per le riunioni dei consigli di classe, interclasse e intersezione.
Per visionare la circolare del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Basilicata del 29/8/2002 consulta "Ulteriori approfondimenti".
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