L’U.S.R. per il Veneto ha riepilogato la normativa di riferimento e fornito indicazioni per la nomina di docenti per le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado che all’atto dell’iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.
Nel ribadire l’obbligo per le scuole di organizzare tali corsi, l’U.S.R. riassume le regole cui debbono attenersi i Dirigenti scolastici per la copertura delle relative ore:
a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative.
b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. L’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica. L’invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà essere rivolto ai docenti di Scuola dell’infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una recente pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell’orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto.
I contratti a tempo determinato con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto dovranno essere conferiti in via provvisoria, fino all’avente diritto, in attesa della definitiva approvazione di dette graduatorie per l’a.s.2016/17 a conclusione degli aggiornamenti in corso.
Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) (ore eccedenti) e c) (stipula contratti a tempo determinato), la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e termina il 30 giugno 2017.
L’U.S.R. precisa inoltre che i docenti dell’organico del potenziamento non dovranno essere impegnati per la copertura delle ore relative alle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, tenuto conto che per tali attività sono previsti appositi capitoli di finanziamento.
I predetti docenti, al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno comunque essere tenuti in considerazione per la copertura di ore relative alle citate attività alternative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive all’orario d’obbligo (punto b).