L’ANAC si è finalmente espressa circa l’obbligo di pubblicare lo stato patrimoniale e reddituale di Dirigenti scolastici e membri del Consiglio di istituto, ai fini dell’anticorruzione.
Nelle Linee Guida (Delibera n.241/2017) adottate l’8 marzo 2017 l’Autorità ha infatti stabilito che: “In considerazione delle particolarità delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attività da esse svolte, l’Autorità …….. ritiene opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, co. 1 ter. Anche le osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato la peculiarità della natura e delle funzioni svolte nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Pertanto, in un’ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all’art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al co. 1, lett. da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f).”
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Come evidenziato dalla Flc Cgil, questo significa che i redditi e le situazioni patrimoniali dei dirigenti scolastici e dei loro coniugi e dei parenti entro il secondo grado non dovranno essere comunicati all’Amministrazione che non dovrà pubblicarli, mentre saranno pubblicati dal MIUR, come avvenova già prima prima, l’atto di nomina, il curriculum, i compensi connessi alla carica e ad altri eventuali incarichi dati da soggetti pubblici e privati.
Le Linee Guida chiariscono inoltre che i titolari di funzioni organizzative dovranno rendere pubblici solo i loro curriculum vitae, mentre i soggetti che svolgono gratuitamente funzioni di partecipazione alla vita della scuola (membri del consiglio di istituto) non dovranno pubblicare nulla.
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