La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24165, depositata il 4 ottobre scorso, ha dato ragione a un ente locale che chiedeva se fosse legittimo subordinare il diritto a fruire della tariffa agevolata per il servizio di mensa scolastica negli asili alla presenza di indicatori reddituali aggiuntivi rispetto all’Isee.
Per i giudici ciò è possibile anche quando si è la proprietà di macchine di grossa cilindrata da parte dei genitori degli alunni.
La vicenda
Una mamma aveva richiesto di poter fruire della tariffa agevolata per l’erogazione dei servizi mensa scolastica e di asilo nido a favore dei suoi due figli.
Il Comune, così come segnala Il Sole 24 Ore, negava però la riduzione della tariffa, in quanto la delibera comunale di riferimento indicava tra le condizioni di esclusione dall’agevolazione, oltre al valore dell’Isee, anche il possesso o la proprietà d una autovettura di cilindrata superiore a 2500 cc; vettura di fatto utilizzata dalla mamma
La mamma, però, non ci stava e chiedeva la restituzione di quasi 4 mila euro in più versati nelle casse comunali per due anni scolastici
Sia il Giudice di pace in primo grado che il Tribunale in appello accoglievano la domanda della signora, valorizzando la tesi della donna che sottolineava come la vettura di grossa cilindrata non fosse di suo uso esclusivo, ma in comproprietà e compossesso con altri membri della famiglia.
Il Comune, tuttavia, non accettava il verdetto e ricorreva in Cassazione.
La Suprema corte dà ragione all’ente locale e sottolinea come il testo della delibera comunale non lascia spazio a diverse interpretazioni: il possesso o la proprietà di un’autovettura di cilindrata superiore a 2500 cc fa venir meno il diritto a fruire dell’agevolazione tariffaria.