Lo ha chiarito definitivamente la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 febbraio u.s.. in seguito al ricorso presentato da un docente che pur avendo inotrato istanza per essere destinatario del bonus ne era stato escluso.
Alla richiesta di accesso agli atti e ai documenti, inoltrata dal docente in prima istanza al Dirigente Scolastico, per conoscere i nominativi dei destinatari del bonus, gli importi, le attività svolte, i criteri di assegnazione nonché quelli di esclusione aveva ricevuto un diniego. Il Dirigente Scolastico, infatti, adduceva che le informazioni richieste non possono essere oggetto di pubblicazione in quanto “dati personali” e quindi coperti da privacy ed eccepiva, altresì, che l’istanza appariva volta ad esercitare un controllo generalizzato sull’azione della Pubblica Amministrazione.
Al diniego dell’accesso agli atti e ai documenti amministrativi, il comma 4 dell’art. 25 della legge 241/90 offre all’interessato la duplice facoltà di proporre ricorso al TAR, a cui si ricorda la possibilità di stare in giudizio personalmente e senza l’assistenza di un avvocato, o di rivolgersi alla Commissione suddetta che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Nel caso in esame la Comissione si è pronunciata ritenendo sussistente il diritto del docente ad accedere alla documentazione richiesta, vantando un interesse endoprecedimentale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/90. La Commissione, inoltre, sottolinea come, a norma dell’art.22, comma 2 della legge 241/90, l’accesso ai documenti amministrativi tuteli l’interesse pubblico alla partecipazione e assicuri la trasparenza ed il buon andamento della PA. Il diniego all’accesso, quindi, è ammesso solo in casi residuali volti a proteggere “la vita privata o la riservatezza di persone”, non riscontrabile in detto caso.
Già il TAR Lazio si era espresso in tal senso nella sentenza 97176/2017, la Commissione, quindi, conferma, quindi, quanto già espresso in sede giurisdizionale e spazza via definitivamente l’incertezza della legittimità della pubblicazione dei dati, nominativi ed importi, inerenti la procedura di assegnazione del bonus premiale ai docenti.
Maria Luisa Taverna
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