L’individuazione dei destinatari di contratto annuale su posto di sostegno per i supplenti sprovvisti del necessario titolo è di competenza dell’ A.T. e non dei Dirigenti Scolastici.
Quindi, esaurite le graduatorie provinciali di sostegno, GaE sostegno, GPS sostegno di prima fascia e di seconda fascia, i posti di sostegno residuati non vanno restituiti ai Dirigenti Scolastici come invece è accaduto in alcune province.
Per il conferimento delle supplenze di durata annuale su posto di sostegno (31 agosto o 30 giugno) nelle scuole di ogni ordine e grado, in caso di incapienza (esaurimento) delle sottoindicate graduatorie degli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione:
- GAE sostegno;
- Elenchi aggiuntivi GAE sostegno;
- GPS prima fascia sostegno;
- GPS seconda fascia, docenti sfornati titolo di specializzazione, ma con almeno tre anni di servizo su posto di sostegno;
l’AT competente procede nel seguente modo.
Individua il personale privo del titolo di specializzazione attraverso lo scorrimento delle GAE posto comune, in subordine delle GPS di prima fascia e in subordine ancora dalle GPS di terza fascia del grado relativo.
Il riferimento normativo è il comma 7 dell’art.13 della O.M. 60 del 10.07.2020.