L’art. 59 del decreto 73 del 25 maggio 2021 nei suoi 21 commi tratta argomenti attinenti le diverse procedure previste per l’assunzione nei ruoli del personale docente posti comune e di sostegno per la scuola dell’infanzia, primo ciclo e secondo ciclo.
I primi 9 commi trattano della procedura straordinaria volta all’assunzione nei ruoli del personale inserito in prima fascia delle GPS per i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che restano dopo le immissioni in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie dei concorsi che si riferiscono agli anni 2016 e 2018; del concorso straordinario di cui al decreto 210 del 2021 appena ultimato; del concorso STEM il cui completamento è previsto per il 31 luglio 2021 o al massimo entro il 31 ottobre del 2021.
Inoltre, vanno accantonati i posti previsti dai decreti 498 e 499 del 2020 che si riferiscono ai concorsi ordinari per i posti comuni e di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Accantonati i posti secondo quando su detto, i rimanenti, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022 e in via straordinaria, saranno assegnati con contratto a tempo determinato secondo la seguente procedura:
a) Nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni o di sostegno;
b) Negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
c) Hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre a quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali.
Durante l’anno scolastico nel quale i docenti hanno ricevuto il contratto a tempo determinato, svolgono l’anno di prova e se lo superano positivamente saranno sottoposti a una prova disciplinare, prova che sarà superata solo se i candidati saranno giudicati idonei da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.
Superata positivamente sia l’anno di prova sia la prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
Qualora l’anno di prova dovesse essere valutato negativamente, il candidato dovrà ripetere l’anno di prova, mentre il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporterebbe la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
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