Personale

Nomina di docenti di posto comune e sostegno, le procedure straordinarie

L’art. 59 del decreto 73 del 25 maggio 2021 nei suoi 21 commi tratta argomenti attinenti le diverse procedure previste per l’assunzione nei ruoli del personale docente posti comune e di sostegno per la scuola dell’infanzia, primo ciclo e secondo ciclo.

I primi 9 commi trattano della procedura straordinaria volta all’assunzione nei ruoli del personale inserito in prima fascia delle GPS per i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che restano dopo le immissioni in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie dei concorsi che si riferiscono agli anni 2016 e 2018; del concorso straordinario di cui al decreto 210 del 2021 appena ultimato; del concorso STEM il cui completamento è previsto per il 31 luglio 2021 o al massimo entro il 31 ottobre del 2021.

Inoltre, vanno accantonati i posti previsti dai decreti 498 e 499 del 2020 che si riferiscono ai concorsi ordinari per i posti comuni e di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Accantonati i posti secondo quando su detto, i rimanenti, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022 e in via straordinaria, saranno assegnati con contratto a tempo determinato secondo la seguente procedura:

  • Sono assegnati con contratto a tempo determinato, esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente è iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, secondo il seguente ordine, ai docenti che sono inclusi:

a)     Nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni o di sostegno;

b)    Negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;

c)     Hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre a quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali.

Anno di prova e prova disciplinare

Durante l’anno scolastico nel quale i docenti hanno ricevuto il contratto a tempo determinato, svolgono l’anno di prova e se lo superano positivamente saranno sottoposti a una prova disciplinare, prova che sarà superata solo se i candidati saranno giudicati idonei da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.

Assunzione e conferma in ruolo

Superata positivamente sia l’anno di prova sia la prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Anno di prova non superato

Qualora l’anno di prova dovesse essere valutato negativamente, il candidato dovrà ripetere l’anno di prova, mentre il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporterebbe la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

Salvatore Pappalardo

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