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Nomine di supplenza docenti e Ata, si può fare delega anche al dirigente

L’istituto della delega ad una persona di fiducia o al dirigente dell’ufficio in cui vengono fatte le nomine, vale sia per gli incarichi di supplenza dei docenti fatte dall’Ambito territoriale provinciale, sia per quelli fatti dalla scuola polo individuata per ulteriori convocazioni. Anche il personale Ata a cui viene proposta una nomina tramite convocazione può utilizzare l’istituto della delega.

Delega atto legittimo sia per docenti che per Ata

Anche per l’a.s. 2019/20, come evidenziato all’art.1 della nota Miur n.38905 del 28 agosto 2019, si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle “scuole di riferimento” e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.

Per quanto riguarda l’istituto della delega, la suddetta nota Miur specifica che tale istituto è disciplinato dall’art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, si ricorda che la delega, se conforme alle indicazioni dell’art. 3, comma 2, deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

Il delegato, come abbiamo suddetto, può essere sia una persona di fiducia ma anche il dirigente che si occupa delle operazioni. Il Miur ricorda il comma 2, art.3 del DM 131/2007, in cui è scritto che ”hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate”.

La nota Miur n.38905 del 28 agosto 2019 all’art.2 riporta che anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina.

Delega può essere fatta anche per le GI

L’istituto di delega può avvenire anche per le convocazioni fatte dalla graduatoria di Istituto di I, II e III fascia di una scuola, per cui il docente che non potesse essere presente per le convocazioni dopo avere dato la disponibilità ad accettare la nomina, potrebbe ricorrere all’istituto della delega, impegnandosi, di conseguenza, ad accettare la scelta operata dal designato in virtù della delega e a prendere servizio il giorno successivo l’accettazione della nomina. Una volta firmata la nomina dal delegato, il delegante deve prendere servizio il giorno successivo.

Le convocazioni per le nomine di supplenza dalle graduatorie di Istituto di I, II e III fascia vengono fatte in alcune province tramite scuola polo, per cui in tal caso la delega può anche essere fatta direttamente al Dirigente scolastico della scuola polo.

Qualche difficoltà c’è per le supplenze brevi, dove l’istituto di delega al Dirigente scolastico non ha, a volte, i tempi tecnici per essere soddisfatta in quanto i Ds hanno fretta di coprire le classi e pretendono la presenza fisica del docente da mandare in aula. In tal caso potrebbe nascere un contenzioso che, a nostro parere, vedrebbe il dirigente scolastico soccombere.

Inutile dire che alla delega deve essere inserita sia la fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato, solo quella del delegante nel caso il delegato fosse il dirigente scolastico.

Lucio Ficara

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