In questi giorni le commissioni degli esami di Stato stanno pubblicando gli esiti delle prove scritte. Si tratta della pubblicazione che precede l’avvio dei colloqui. Tra gioie e dolori i ragazzi apprendono i risultati della prima, seconda e terza prova scritta e si proiettano ad affrontare l’atto finale del colloquio. L’esame di Stato è una cosa seria e viene vissuto, dai ragazzi e dalle loro famiglie, come il primo vero banco di prova della vita. Eppure in alcune commissioni, nell’indifferenza generale e forse anche nell’ignoranza normativa, ci sono dei veri e propri vizzi di forma. Di cosa stiamo parlando? Ci sono dei Presidenti di Commissione che, essendo docenti, non posseggono il requisito dei 10 anni di ruolo per ricoprire quell’incarico. Ci sono anche Commissari che non sarebbero dovuti essere nominati, perché all’atto della domanda si trovavano in astensione obbligatoria.
Gravi incompatibilità che potrebbero essere motivo per invalidare tutto l’esame di Stato.
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Basterebbe leggere con un minimo di attenzione la CM n.2 del 23 febbraio 2016, per capire di cosa stiamo parlando. Infatti in tale circolare è scritto con estrema chiarezza quanto segue: “Preclusioni nella presentazione della scheda di partecipazione (Modello ES-1 e Modello ES-2): È preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno a docenti che si trovino in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come da ultimo modificato. Inoltre, nella stessa circolare, è scritto che hanno facoltà a presentare la domanda per Presidente di Commissione i docenti, che come condizione abbiano almeno dieci anni di servizio di ruolo. Ci risulta che esistono commissioni che stanno esaminando che non rispettano i casi normativi su citati.
Cosa accadrebbe alla luce di un ricorso e dell’intervento di un ispettore? Il problema è di carattere formale ed è anche grave. Se accertata una nomina illegittima del tipo su descritta, la conseguenza potrebbe essere, nei casi limite e ben motivati, quella del rendere non valido l’esame con la ripetizione dello stesso. Ma perché non si fanno controlli più accurati sulle commissioni e si nominano docenti che non ne hanno diritto? Al Miur la risposta a questo interrogativo.
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