In questa terza puntata della rubrica “A domanda risponde” ci occupiamo di normativa riferita alle Graduatorie Provinciali per le supplenze dei docenti e alle relative graduatorie di Istituto.
Ecco alcune domande e risposte sull’argomento
DOMANDA n. 1
Chi è inserito già nelle GPS di una provincia e sta frequentando il V ciclo TFA per ottenere la specializzazione per insegnare sostegno quando potrà inserire il titolo nelle graduatorie del sostegno delle GPS?
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, dell’OM 60 del 10 luglio 2020, nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. In via del tutto eccezionale per i previsti ritardi di conseguimento dei suddetti titoli, la data del 1° luglio 2021 è prorogata, con apposito DM al 20 luglio 2021.
DOMANDA n. 2
Ho rinunciato alla nomina da GPS per una data classe di concorso XXX, sarò depennato da tutte le classi di concorso delle GPS oppure posso aspirare ad avere altra convocazione ancora da GPS per altra classe di concorso diversa da quella XXX?
Si, può aspirare ad avere una nuova convocazione da GPS per altra classe di concorso diversa da quella XXX. L’art. 14, comma 1, lettera a), dell’OM 60/2020, specifica che la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GPS per il medesimo insegnamento, ma non esclude la possibilità di nuove convocazioni per altri insegnamenti.
DOMANDA n. 3
Il DS di una scuola dove sono inserito in GPS in prima fascia per la classe di concorso A041, ha assegnato 4 ore residue di questa disciplina ad un docente di ruolo senza titolo di abilitazione. Si tratta di un’assegnazione regolare?
Il Ds ha commesso un errore, la supplenza sarebbe spettata al docente in GPS con titolo di abilitazione in A041. Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle graduatorie di istituto.