Non è un caso isolato. Una storia nata e conclusa tra i banchi di scuola, in un liceo statale di Genova. Il Consiglio di classe non lo aveva ammesso all’esame di maturità 2022 per le troppe insufficienze. Bocciato quindi, lo studente avrebbe dovuto ripetere l’anno, e invece non si dà per vinto e sceglie la strada del ricorso al Tar della Liguria contro il Ministero dell’Istruzione. Il Tar accoglie la richiesta con le seguenti argomentazioni: “Va considerato che, nelle valutazioni finali, il ricorrente ha conseguito una sola insufficienza grave e quattro insufficienze lievi – spiegano i giudici amministrativi – L’adozione delle chieste misure cautelari consentirebbe al ricorrente di evitare ingiusto pregiudizio nel caso di accertamento dell’illegittimità della sua esclusione dall’esame, senza – in ogni caso – alcun nocumento per l’amministrazione scolastica”.
Il Ministero, per tutta risposta, sospende gli atti di bocciatura della scuola e concede allo studente di sostenere gli esami con riserva. E così è. Il ragazzo si presenta davanti ai professori, supera le prove e ottiene il suo attestato di maturità.
A quel punto il Tar della Liguria dichiara cessata la materia del contendere: “Il giudizio della Commissione d’esame supera e assorbe il precedente giudizio negativo d’inidoneità formulato dal Consiglio di classe, determinando l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente a ottenere il titolo di studio”.
Va ricordato che negli ultimi Esami di Stato le commissioni d’esame erano costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con il solo presidente esterno; e i commissari erano designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe. In altre parole, per via delle commissioni d’esame quasi interamente interne, possiamo ipotizzare che probabilmente le stesse persone che avevano optato per la non ammissione del candidato poi hanno contribuito alla sua promozione.
Quanti sono i non ammessi alla maturità 2022?
In quanti si sono ritrovati nella stessa condizione dello studente genovese? Secondo i dati del ministero dell’Istruzione sono il 96,2%, i candidati scrutinati ammessi all’Esame di Stato, contro un 3,8% di non ammessi.
Requisiti di non ammissione
In quali casi si può non venire ammessi? L’ordinanza ministeriale 65/2022 stabilisce che l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente o da un suo delegato. Quanto ai requisiti, si rinvia al decreto legislativo 62/2017, che all’articolo 13 comma 2 precisa, tra le varie cose, che il candidato deve garantire:
- la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- la votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente;
- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Deroghe
E tuttavia, esistono delle deroghe, perché la scuola non è burocrazia, è pedagogia. Così, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione (vedi il caso delle criticità legate alla pandemia), l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.
In determinate circostanze, inoltre, le istituzioni scolastiche valutano le deroghe anche rispetto al requisito della frequenza, con riferimento altresì sempre alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica.