Tutto nasce dalla condanna del Giudice di Pace contro una donna che non si era curata dal fatto che il figlio non avesse frequentato per l’intero anno l’istituto professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione cui era iscritto, pagando una multa di 30 euro.
In seguito al ricorso presentato dal Procuratore generale, la Cassazione annulla la sentenza, perché la legge 53/2003 ha sì previsto l’estensione dell’obbligo scolastico oltre la scuola media, ma non ha introdotto una sanzione penale in caso di violazione di tale obbligo. Pertanto, deve ritenersi che l’articolo 731 del codice penale sanzioni esclusivamente la violazione da parte dei titolari della potestà genitoriale dell’obbligo di impartire ai figli minori l’istruzione elementare e quella offerta dalla scuola media inferiore e non anche quella offerta dalla scuola media superiore.
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