A dirlo è una sentenza del Giudice del Tribunale del Lavoro di Treviso. Infatti in un passo della sentenza è scritto: “ L´enfasi normativa impiegata nella legge e nella Contrattazione Nazionale per esaltare i principi di efficienza, produttività, premialità, selettività retributiva accompagnati dai principi di trasparenza e controllo rende perfettamente legittima la contrattazione integrativa nella parte in cui per realizzare la previsione di verifica attribuisce alle organizzazioni sindacali il diritto di essere informati in ordine ai nominativi dei beneficiari delle retribuzioni provenienti dal fondo d´istituto” . Da questa sentenza emergono chiaramente due principi:
1. In alcun modo la legge sulla privacy può risultare ostativa per negare la giusta e completa informativa sindacale.
2. Il contratto integrativo d’Istituto una volta approvato, è legge a tutti gli effetti, per cui dirigente e dipendenti devono rispondere della violazione delle norme sottoscritte in tale contratto.
La trasparenza di conoscere a chi e quanto è stato dato dal fondo d’Istituto e per quali mansioni, funzioni, progetti o altro è stato attribuito è un atto informativo dovuto e un obbligo di legge.
La stessa Legge 150/2009, afferma ancora il giudice nella su citata sentenza, impone al Ds l’obbligo di massima trasparenza. Inoltre viene sottolineato un altro comportamento antisindacale da stigmatizzare: “la mancata consegna della documentazione, oggetto di discussione in delegazione trattante con almeno 48 ore di anticipo, come previsto nel CII. Viene ritenuta impossibile, infatti, qualunque forma di partecipazione sindacale senza la preventiva informazione sulle materie oggetto di discussione”.
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