Le classi pollaio restano uno dei problemi maggiori della scuola italiana. Ma anche questa volta è la giustizia a dover intervenire sulle questioni scolastiche. Il TAR Sicilia ha ordinato infatti lo sdoppiamento di una classe in una scuola di Palermo.
L’ordinanza n. 1478/2017, presentata dai legali del sindacato Cobas, ha imposto all’Amministrazione scolastica di sdoppiare una classe pollaio di un I.I.S.S. di Palermo riconoscendo “che, ad una sommaria cognizione, le censure dedotte presentano sufficienti profili di fumus boni iuris, atteso che: come già ritenuto da questo Tribunale, il limite di venti alunni nella costituzione di classi in presenza di disabili, previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 81/2009, deve considerarsi valido sia per le prime classi di formazione che per le classi successive (v. T.A.R. Sicilia, Sez. II, sentenze n. 2250/2014 e n. 1831/2015)”.
Inoltre, il sindacato Cobas sottolinea anche un punto importante della sentenza, ovvero che questo è il primo caso in cui il TAR ha anche ritenuto, che vada “approfondita la terza censura in ordine al dedotto contrasto del provvedimento impugnato con la normativa a tutela della sicurezza nell’edilizia scolastica, per la quale la produzione documentale della p.a. appare insufficiente” e che quindi vadano “acquisiti documentati chiarimenti sulla sussistenza dei presupposti per il superamento del parametro 26 persone/aula, avuto riguardo a quanto previsto dai punti 5.0 e 5.6 del D.M. 26.08.1992, con onere della resistente Amministrazione di depositare il rapporto informativo e la relativa documentazione”.
Infatti, la normativa chiamata in causa dal tribunale amministrativo, il D.M. 26.08.1992, al punto 5.6 comma 3, stabilisce che “le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell’esodo quando il numero massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25”.
Parametri questi che non sarebbero stati rispettati dall’edificio scolastico in questione.
Il sindacato Cobas commenta: “l’eccessivo numero di alunni per classe incide negativamente sulla qualità della didattica e non consente la piena integrazione dei disabili“.
In attesa della sentenza di merito, nella quale il TAR dovrà esprimersi anche sui rischi relativi alla sicurezza, questa ordinanza cautelare corregge una “frequente stortura presente in troppe classi delle scuole siciliane, dove la logica del risparmio che ha guidato la politica scolastica di questi anni determina un illegittimo sovraffollamento delle aule e la mortificazione del diritto all’integrazione degli alunni disabili“, conclude il sindacato Cobas.
Certamente non si tratta di un singolo intervento del giudice amministrativo sul tema: anche il Tar Toscana con la sentenza numero 1367 del 19 settembre 2016 ha stabilito che se in una classe c’è uno studente disabile, non potranno esserci più di 20 alunni.
In quel caso, infatti, l’intervento del Tar si è avuto dopo il ricorso dei genitori di un alunno disabile contro la scuola frequentata, la prima classe di un Liceo linguistico composta da 31 alunni, tra cui 2 disabili.
Il numero eccessivo della classe del figlio, sostenne il Tar, con 31 alunni di cui 2 con disabilità grave, viola il “diritto costituzionale dell’alunno all’istruzione e all’integrazione scolastica per l’eccessivo affollamento”.
I Cobas stessi segnalano altri interventi in Sicilia: le sentenze del TAR Palermo n. 2250/2014 e n. 1831/2015 e dell’ordinanza n. 1338/2016
Come scritto in precedenza, è bene ricordare cosa fare in caso di superamento dei limiti di 26 alunni per classe:
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