Categorie: Personale

Non posso lasciare la famiglia al Sud per trasferirmi al Nord, cosa posso fare?

Una domanda che viene posta frequentemente in questi giorni,soprattutto da docenti lavoratrici madri,è:“Non posso lasciare la famiglia al Sud per trasferirmi al Nord, cosa posso fare?”.

Un problema sociale che ha colpito migliaia di docenti neoassunti, che, con la mobilità nazionale della fase C, si è trovata titolare in ambiti territoriali lontani anche 1000 km dalla provincia di residenza. Un problema che in parte ha anche colpito docenti entrati in ruolo entro il 2014, che, con la fase B della mobilità 2016/2017, non è riuscita a rientrare nella provincia di residenza dopo anni di sacrifici passati essendo lontano dalla famiglia.

Quali sono le cose da fare per evitare un trasferimento coatto, non voluto e imposto dalle norme di una mobilità straordinaria?

Come prima cosa è importantissimo giocarsi la carta dell’assegnazione provvisoria 2016/2017. A tale proposito si ricorda che fino al 18 agosto 2016 (alle ore 24.00) sarà disponibile, sulle istanze online del Miur, il modello di compilazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, provinciali e interprovinciali, sull’organico di fatto della scuola dell’infanzia e primaria; dal 18 al 28 agosto 2016 sarà attivo, sulle istanze online del Miur, il modello di compilazione delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, provinciali e interprovinciali, sull’organico di fatto delle scuole secondarie di I e II grado. Una volta presentata la richiesta di utilizzazione (per chi si trova in situazione di esubero o soprannumero) e/o assegnazione provvisoria (per esigenze di famiglia o per gravi esigenze di salute comprovate da certificazione medica), il docente dovrà, nel frattempo che usciranno gli esiti delle suddette domande, prendere servizio (il giorno 1 settembre 2016) nella sede di titolarità. Non appena saranno rese pubbliche le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, se l’esito è positivo si lascia la sede di titolarità e si rientra nella provincia di ricongiungimento e si prende servizio nella scuola assegnata, altrimenti se l’esito è negativo si dovrà restare nella sede di titolarità. Per chi non ha avuto soddisfatta la richiesta di assegnazione provvisoria, c’è ancora un’altra possibilità: “lo scambio di posti interprovinciale tra docenti che ricoprano gli stessi insegnamenti”. Infatti nel comma 13 dell’art. 7 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni 2016/2017 è scritto che è inoltre regolamentata la possibilità di scambio tra due docenti abilitati e titolari del medesimo insegnamento che abbiano prodotto domanda e non abbiano ottenuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale.

Se fallisce anche questa opportunità di scambio, che dovrà essere tentata presumibilmente nella seconda quindicina di settembre, cosa resta da fare per evitare di lasciare la famiglia al Sud e trasferirsi al Nord?

Nel caso si hanno figli di età inferiore ai 12 anni, e non si è mai goduto di congedo parentale, allora è il caso di utilizzare questo istituto legislativo che consente alle lavoratrici madri, ma anche ai lavoratori padri di fruire di 6 mesi di congedo dal servizio. Nello specifico la madre di un figlio di età uguale o inferiore ai 12 anni, può astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.

Chi è figlio referente unico di genitore che fruisce della legge 104 art.3 comma 3, può richiedere anche il congedo biennale per l’assistenza al genitore.

Altrimenti si può richiedere, ma in tal caso dipende dalla concessione del Ds, aspettativa per motivi di studio o familiari senza assegni. In tutti questi casi, chi non ha ancora svolto l’anno di prova, lo dovrà rinviare all’anno scolastico successivo.

Lucio Ficara

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