In alcune scuole i dirigenti scolastici agiscono illegittimamente sui contratti dei docenti supplenti. Rispondiamo al quesito posto da un docente precario licenziato di sabato e riassunto di lunedì.
QUESITO DEL DOCENTE SUPPLENTE A CUI VIENE INTERROTTO IL SERVIZIO
Il mio contratto di supplente è scaduto il sabato 12 maggio 2018, data in cui la titolare finisce la sua astensione obbligatoria per puerperio, dal lunedì 14 maggio 2018, la titolare continua ad assentarsi chiedendo astensione facoltativa fino alla fine delle lezioni. La dirigente scolastica della mia scuola mi licenzia il sabato 12 maggio, interrompe il mio servizio per la domenica 13 maggio, e poi mi fa riprendere la regolare attività di insegnamento il lunedì 14 maggio 2018. È legittima questa modalità di procedere della dirigente scolastica?
RISPOSTA AL QUESITO: SI TRATTA DI PROCEDURA NON LEGITTIMA
Premesso che la docente titolare si è assentata in un’unica soluzione (anche se con due richieste distinte fino al 12 maggio 2018 per astensione obbligatoria e a partire dal 14 maggio per astensione facoltativa, senza mai riprendere quindi effettivamente servizio), è utile sapere che per l’art. 40 del CCNL scuola, vigente ai sensi del comma 10 dell’art.1 del CCNL scuola 2016/2018 del 9 aprile 2018, in tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente a tal fine l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.Per quanto suddetto non esistono motivazioni legislativamente corrette che inducano l’Amministrazione a licenziare il docente per la domenica 13 maggio 2018, per poi riassumerlo il giorno 14 maggio 2018. Inoltre poiché, nel caso in specie, il docente ha completato tutto il suo orario settimanale ha legittimo diritto, come previsto dal succitato art.2109, comma 1, del codice civile, ad avere il riconoscimento del servizio di domenica.