Ci giungono notizie di molte scuole, soprattutto secondarie di II grado, che al momento della conferma dell’iscrizione chiedono il pagamento di una fantomatica tassa.
Ci rendiamo conto che le scuole ricevono finanziamenti esigui per il loro funzionamento (anche se con gli ultimi progetti PON le opportunità di ricevere fondi sono notevolmente aumentate), ma è anche vero che le famiglie versano spesso in difficoltà economiche e nell’ottica del dialogo collaborativo tra scuola e famiglia si dovrebbe essere più trasparenti della richiesta di quella che non è una tassa, ma un contributo volontario (spesso anche di importo piuttosto elevato).
Infatti, come chiarito dallo stesso Miur, “in ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.).
Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo.
I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto“.
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Le “vere” tasse scolastiche si pagano, invece, solo dopo il compimento dei 16 anni di età e sono:
Tassa di iscrizione: è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro.
Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo è di 15,13 euro.
Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L’importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile.
Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L’importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.
E’ previsto anche l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono definiti annualmente con apposita nota del MIUR.
Quindi, le scuole dovrebbero essere più chiare nel richiedere il pagamento del contributo volontario e per correttezza non dovrebbero “spacciarlo” per tassa. Piuttosto, potrebbero informare le famiglie della possibilità di portare in detrazione parte di queste spese. Infatti, nella dichiarazione dei redditi, è possibile recuperare il 19% delle erogazioni liberali per l’ampliamento dell’offerta formativa o, in alternativa, il 19% delle spese di istruzione (tasse, assicurazione integrativa, viaggi di istruzione, mensa, progetti…), nei limiti di spesa previsti.
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