In base alla disciplina di protezione dei dati personali, le informazioni concernenti i compensi accessori corrisposti al personale nell’ambito dei progetti finanziati con il fondo d’Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicandone l’importo complessivo, eventualmente “per fasce” o “qualifiche”; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili.
L’importante chiarimento è contenuto in un parere del 13 ottobre del Garante per la protezione dei dati personali in cui l’Autorità risponde ad un quesito dell’Associazione Nazionale Presidi del 4 giugno scorso sull’annosa vicenda della legittimità o meno della richiesta, avanzata da alcune Organizzazioni sindacali nei confronti della dirigenza scolastica, volta ad ottenere, in applicazione dell’art. 6, comma 2 del CCNL 29 novembre 2007, non solo i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto” (ipotesi espressamente prevista dall’art. 6, comma 2, lett. n), CCNL), ma anche i compensi erogati individualmente a ciascuno di essi.
In generale, il Garante osserva che, in base al Codice in materia di protezione dei dati personali, il datore di lavoro pubblico può trattare i dati personali dei lavoratori nei limiti in cui ciò sia necessario per la corretta gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle previsioni che riguardano le proprie funzioni istituzionali e disciplinano il rapporto di lavoro, contenute in leggi, regolamenti, contratti e in accordi collettivi, ponendo in essere operazioni di trattamento proporzionate alle finalità perseguite.
Con specifico riferimento al caso oggetto del quesito, se da un lato il CCNL Scuola, nell’individuare le materie di informazione successiva alle organizzazioni sindacali, a livello della singola istituzione scolastica, consente che l’informativa sindacale venga effettuata in forma nominativa con specifico riguardo al personale coinvolto nelle attività finanziate con il fondo d’Istituto, tuttavia dal quadro normativa di riferimento non emerge alcuna specifica fonte normativa o negoziale che preveda espressamente la comunicazione dei compensi accessori erogati individualmente.
Pertanto, la comunicazione deve avvenire solo ed esclusivamente riportando l’importo complessivo dei compensi, al massimo aggregato per fasce o qualifiche, mentre è assolutamente esclusa la possibilità di comunicare le somme corrisposte ai singoli lavoratori.