Categorie: Riforme

Norma di salvaguardia per i Dsga vittime del dimensionamento

Nell’incertezza di come andrà a finire il braccio di ferro tra il Mef e la Conferenza Unificata Stato-Regioni, riguardo il dimensionamento di almeno 800 scuole autonome, i sindacati, in accordo con l’Amministrazione, hanno pensato di approvare una norma contrattuale di salvaguardia per i Dsga che potrebbero essere vittime del possibile dimensionamento della rete scolastica.
Infatti non è escluso che il Mef, nonostante non abbia stretto nessun accordo con la Conferenza Stato-Regioni, decida unilateralmente di attuare un dimensionamento scolastico volto a ridurre di non meno del 10%, l’attuale numero delle scuole autonome.
Il Ministero dell’Economia che non ha voluto accettare la proposta della conferenza Stato-Regioni, su un parametro di 950 alunni per istituzione scolastica autonoma, ha continuato ad esprimere la determinata volontà di tagliare almeno 800 degli attuali 8.496 istituti autonomi, attuando il parametro di 1000 alunni per scuola autonoma.
Se dalla volontà si passerà ai fatti, molti Dsga perderanno il posto e si troveranno costretti a richiedere, attraverso la mobilità, un’altra istituzione scolastica. A tal proposito risulterà utile conoscere l’esistenza del comma 8 dell’art. 47 dell’ipotesi del contratto di mobilità per l’anno scolastico 2014/2015.
Cosa è scritto nello specifico in questa norma contrattuale? È scritto che il direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente posto perché titolare in scuola sottodimensionata usufruisce delle precedenze di cui all’art. 7 punti II) e IV), nel caso in cui tale scuola sia stata oggetto di dimensionamento per l’anno successivo, come previsto dal precedente comma 7.
Nei casi in cui la scuola sottodimensionata di precedente titolarità non risulti esprimibile, il DSGA interessato può esercitare il diritto di precedenza per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub-comunale o, in mancanza, per una istituzione scolastica del comune o distretto sub-comunale viciniore a quello di precedente titolarità.
Qualora la scuola sottodimensionata durante l’ottennio successivo all’individuazione della posizione di soprannumerarietà dovesse diventare nuovamente sede richiedibile, è possibile indicare tale scuola al fine di avvalersi della precedenza al rientro, fino al completamento dell’ottennio, se nel frattempo non si è stati soddisfatti nel movimento con precedenza.
Questa norma è una novità rispetto ai contratti di mobilità degli anni precedenti ed è stata concepita, sia per i diffusi casi di soprannumerarietà avuti per l’anno scolastico in corso e sia per i preventivabili casi che con ogni probabilità si potrebbero verifica per il prossimo anno scolastico.

Lucio Ficara

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