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Norme sulla sicurezza negli edifici scolastici

La normativa introdotta dal decreto legislativo n. 626 del 1994, modificata ed integrata dal successivo decreto legislativo n. 242/96, è entrata in vigore dal 1° gennaio 1997 ed ha coinvolto in pieno anche le istituzioni scolastiche e principalmente i capi d’istituto, che individuati dal Ministro della Pubblica Istruzione quali datori di lavoro sono diventati, improvvisamente, diretti responsabili della sicurezza del luogo di lavoro e della salute dei propri docenti ed allievi.Solo all’inizio di quest’anno si è potuta constatare qualche attività di coordinamento a livello istituzionale tra diversi Ministeri interessati alla diretta vigilanza sull’applicazione delle norme d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione al fine di definire una sinergia tra istituzioni pubbliche atte al controllo di istituzioni, al pari pubbliche.Il problema è di evitare le ipotesi di denunce, che sono di rilievo penale, a dirigenti dello Stato per inadempienze non facilmente risolvibili.Il decreto n. 382/98 si compone di otto articoli, dove vengono riassunte ed individuate le esigenze particolari delle istituzioni scolastiche al fine di adeguarsi alla normativa generale. Nel primo articolo vengono individuate le competenze del capo d’istituto, quale datore di lavoro, e quindi quale soggetto responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori subordinati presenti nell’istituzione scolastica. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti gli allievi delle istituzioni scolastiche nelle quali i programmi e le attività prevedano l’uso di laboratori ed attrezzature con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici, l’uso di macchine, apparecchi, strumenti comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è quello di designare il responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza, compito che, per gli istituti con non più di 200 dipendenti, può essere assolto direttamente dal capo di Istituto. In alternativa può essere designato un dipendente dell’unità scolastica iscritto in albi professionali attinenti all’attività da svolgere, che si dimostri disponibile, oppure si può ricorrere ad altro dipendente in possesso di attitudini e capacità adeguate, ovvero a personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti specifici disposto ad operare per una pluralità di scuole. E’ prevista, anche, la possibilità di formulare intese o convenzioni con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici o con gli istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro per coadiuvare il personale individuato quale responsabile della sicurezza. Il primo obbligo che coinvolge il datore di lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione riguarda la redazione del documento di valutazione dei rischi presenti nella struttura scolastica. Per svolgere tale attività il datore di lavoro, secondo quanto contenuto al comma secondo dell’art. 3, può avvalersi dell’ausilio degli esperti degli Enti locali o degli Enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori, sempreché siano disponibili alla collaborazione.Qualora dalla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro in una istituzione scolastica si evidenzino concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei lavoratori tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria di tutti gli addetti, si provvede alla nomina del medico competente. E’ preferibile rivolgersi alle unità sanitarie locali o ad una struttura pubblica ove sia disponibile un medico con i requisiti richiesti, avvalendosi di apposite convenzioni. Dovrà stabilirsi come usufruire del servizio poiché attualmente non è chiaro se tali prestazioni siano gratuite ovvero debbano essere pagate ed in questo caso con quali fondi.Molto interessante è il contenuto del primo comma dell’art. 5, in quanto contiene l’escamotage per evitare la responsabilità del datore di lavoro e quindi del capo d’istituto per inadempienze strutturali e di manutenzione dell’edificio scolastico pubblico. Infatti è richiamato il contenuto del comma 12, secondo periodo, dell’art. 4 del D.L.vo 626/94, dove è sancito che risultano assolti gli obblighi previsti dal decreto a carico del datore di lavoro qualora questi inviti l’Amministrazione, competente a fornire i locali, a provvedere agli interventi necessari a garantirne la sicurezza. L’art. 6 concerne le attività di informazione e formazione previste per il personale scolastico. A tal proposito, il Ministero ha predisposto un Cd-Rom contenente un Corso di Autoformazione Multimediale su «La sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro» che è stato inviato a tutte le scuole tramite i rispettivi Provveditorati agli studi per consentire la formazione dei capi d’istituto e delle altre figure previste dalla normativa. Ricordiamo che la durata minima dei corsi di formazione per i datori di lavoro che vogliano svolgere direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è di sedici ore.Infine, l’art. 8 dispone come le norme contenute nel decreto 382 trovino applicazione anche nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative legalmente riconosciute, pareggiate e parificate. Per datore di lavoro si intende il gestore della scuola e ove tale soggetto sia una persona giuridica, si intende il legale rappresentante dell’ente.

Giovanni Rapisarda

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