Secondo quanto si evince dalla Circolare del Ministero dell’istruzione, tra le novità sull’obbligo del green pass per il personale scolastico emerge quanto segue:
Non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.
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La legge di Conversione modifica la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle precedenti sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione verde.
Le novità riguardano:
- la previsione della durata della sospensione del rapporto di lavoro. Confermata la decorrenza del quinto giorno di assenza ingiustificata, il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni: conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto. La stessa norma, infatti, al fine di garantire il diritto alla studio e continuità del servizio, prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore a quindici giorni. Il rientro del “sospeso” potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.
- La mancata conferma, al comma 5, articolo 9-ter delle sanzioni amministrative a carico del personale scolastico. Non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.