Il Miur ha emanato la nota n. 28710 con la quale comunica gli adempimenti che dovranno essere attuati per attivare e realizzare i corsi linguistici con metodologia CLIL.
Pubblichiamo la nota di seguito:
Organizzazione e avvio dei corsi linguistici per docenti CLIL di cui al DM 435/2015 e al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 5/8/2015 prot. n. 864.
Con riferimento all’art. 23 del DM 435/2015 e al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 5/8/2015 prot. n. 864 (Allegato 1), si comunicano gli adempimenti che codeste strutture in indirizzo dovranno porre in essere per attivare e realizzare i corsi linguistici per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL. Detti corsi si caratterizzano come:
“corsi standard” della durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia in presenza sia on-line in modo da garantire almeno 60 ore in presenza. La durata del corso non deve superare gli otto mesi.
“moduli brevi” con un numero inferiore di ore di quelle previste per il “corso standard”, articolati con attività in presenza e/o on-line per docenti che necessitino di un percorso di formazione. ridotto per il raggiungimento di livelli prefissati. La durata del corso non deve superare i sei mesi.
Per consentire l’organizzazione dei corsi e uniformare le varie procedure che verranno gestite sul territorio, si forniscono le seguenti indicazioni:
1. I destinatari, criteri di scelta
Sono destinatari del percorso linguistico, in via prioritaria, i docenti con contratto a tempo indeterminato impegnati nell’insegnamento secondo la metodologia CLIL, con competenza linguistica di ingresso pari ai livelli BI, BI +, B2, B2+, in servizio nei licei e negli istituti tecnici, che insegnano:
1. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici;
2. una disciplina non linguistica nelle classi quinte delle altre tipologie liceali;
3. una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli istituti tecnici.
Sono ammessi alla frequenza dei nuovi corsi, ovviamente nel limite della disponibilità effettiva dei posti, prioritariamente i docenti con le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato i percorsi linguistici organizzati dal MIUR e raggiunto una competenza linguistica pari o superiore al livello BI del QCER attestata dal soggetto erogatore del corso;
b) aver frequentato altri corsi organizzati da INDIRE o dalla Rete dei Licei Linguistici e raggiunto una competenza linguistica pari o superiore al livello BI del QCER attestata dal soggetto erogatore del corso;
c) certificazione di competenza linguistica pari o superiore al livello BI del QCER, attestata da un Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale Prot. n. AOODGAI/10899 del 12/07/2012 e successivi decreti della Direzione generale per gli affari internazionali e della Direzione Generale per il personale scolastico.
Potranno inoltre essere accettate candidature di altri docenti a tempo indeterminato che dichiarino e documentino un livello di competenza pari ad almeno B l del QCER, che sarà successivamente verificato tramite test di posizionamento.
I Dirigenti scolastici degli Istituti tecnici e dei Licei dovranno confermare le candidature dei docenti già iscritti nella piattaforma www.miurambientelingue.it e procedere all’inserimento di nuove candidature con le modalità di cui all’allegato 2.
2. Modalità organizzative
L’Ufficio Scolastico Regionale ha il compito di:
1) individuare e comunicare, secondo lo schema previsto in Allegato 3, entro e non oltre il 5 ottobre 2015, all’indirizzo di posta elettronica formazione.scuola@istruzione.it di questa Direzione Generale, le istituzioni scolastiche selezionate, il numero e la tipologia di corsi (“corso standard”, “moduli brevi”), nonché le risorse finanziarie necessarie di cui al D.M.435/2015 e al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 5/8/2015;
2. definire, con le modalità di cui all’allegato 4a ed in collaborazione con gli uffici territoriali, gli elenchi dei docenti ammessi ai corsi linguistici in base ai dati inseriti nella piattaforma www.miurambientelingue.it dalle singole istituzioni scolastiche, entro il 20 ottobre 2015;
3) programmare e coordinare l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche affidatarie dei finanziamenti, distribuendo i docenti in gruppi non inferiori a 20 e non superiori a 30 iscritti;
4) realizzare incontri di coordinamento regionale per garantire l’uniformità e la qualità delle iniziative formative soprattutto in riferimento ai test di posizionamento. alla attività In presenza e alle caratteristiche delle piattaforme on-line da utilizzare nei corsi linguistici;
5) garantire il rispetto dei tempi di svolgimento dei corsi (date di avvio e di chiusura);
6) effettuare un accurato monitoraggio (secondo le modalità di cui all’art.39 del D.M. n.435/20 15) sulle attività svolte e raccogliere le rendicontazioni prodotte dalle vari istituzioni scolastiche sul territorio ( sulla base di quanto previsto agli artt. 37 e 38 del D.M. n.435/20 15) ai fini de 11′ erogazione dei saldi dei finanziamenti assegnati.
Inoltre, al fine di costituire gruppi classe di livello omogeneo, laddove ci fossero docenti privi di valida certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati, gli USR dovranno assicurare il coordinamento delle modalità di svolgimento di test di posizionamento che verranno realizzati dai soggetti erogatori dei corsi linguistici.
L’impegno degli USR sarà volto a realizzare iniziative formative quanto più vicine possibile ai luoghi ove il personale docente presta il proprio servizio di insegnamento.
Ogni istituzione scolastica selezionata in qualità di capo-fila di rete, d’intesa con gli uffici dell’amministrazione scolastica, ha il compito di:
organizzare le classi sulla base dei docenti individuati dall’USR secondo quanto previsto dall’allegato 4b, utilizzando la piattaforma www.miurambientelingue.it;
selezionare, attraverso avviso pubblico, i soggetti erogatori dei corsi linguistici di cui al punto 4, entro il 20 ottobre 2015;
collaborare con gli USR per garantire il rispetto della uniformità, della qualità (anche in riferimento alla piattaforma per le attività on-line dei corsi di formazione) e della tempistica degli interventi formativi;
rendicontare le attività formative realizzate secondo quanto previsto dall’art.38 del D.M.435/2015.
3. Criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche
Nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, gli Uffici Scolastici Regionali acquisiscono le candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente (di norma in ambito provinciale). A tali istituzioni scolastiche verranno successivamente assegnate le risorse finanziarie per la realizzazione del percorso formativo.
Le candidature saranno valutate da apposite commissioni nominate dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti formativi. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate. La valutazione prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:
a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
b) progetti formativi in favore di personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti che rimangono di proprietà dell’ Amministrazione (massimo 30 punti).
La disponibilità, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. di aule corsi debitamente attrezzate nonché l’impegno a verificare la qualità delle attività on-line e delle piattaforme messe a disposizione dai soggetti erogatori costituisce requisito necessario per l’ammissibilità delle candidature delle istituzioni scolastiche.
I finanziamenti saranno assegnati alle istituzioni scolastiche individuate dall’USR in base al numero e alla tipologia dei corsi da attivare nell’ambito delle risorse previste dal D.M.435/2015 e dal Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 5/8/2015.
Tali fondi verranno utilizzati per l’organizzazione e la realizzazione di corsi linguistici.
La scuola polo del capoluogo regionale riceverà una quota supplementare, pari a non oltre il 3% dei fondi regionali per sostenere le azioni regionali di documentazione, coordinamento e monitoraggio.
Nel Decreto direttoriale n. 864 del 5 agosto 2015 (Allegato 1) è disponibile la TABELLA A con la ripartizione su base regionale delle risorse finanziarie per il piano di formazione CLIL di cui all’art. 23 comma1 lettera a) del DM 435/2015.
4. Soggetti erogatori dei corsi linguistici
Le Istituzioni scolastiche si avvalgono, per l’erogazione dei “corsi standard” e dei “moduli brevi” di formazione linguistica, della collaborazione di:
a) strutture Universitarie e centri linguistici d’ateneo i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
b) enti culturali di governi stranieri i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza con almeno 5 anni di insegnamento al personale della scuola;
c) istituzioni private in possesso di certificazioni europee (ISO e altra certificazione di qualità per l’insegnamento delle lingue straniere) e sedi accreditate per gli esami di certificazioni linguistiche con Enti riconosciuti di cui al D.M. del 7 marzo 2012, che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
d) associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle lingue straniere che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
e) docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera.
In ogni corso deve essere garantito l’utilizzo di una piattaforma informatica che rispetti i criteri di qualità di cui al successivo punto 5, alla quale deve essere dato accesso per un monitoraggio dell’andamento dei corsi all’istituzione scolastica e all’USR.
I soggetti erogatori verificheranno con test di posizionamento i docenti, ove presenti, privi di valida certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati.
I soggetti erogatori sono altresì responsabili di somministrare ai corsisti test di ingresso e test di uscita a fine corso, con dichiarazione del livello conseguito.
5. Tipologie dei corsi linguistici
Il percorso formativo completo deve portare il docente di discipline non linguistiche al livello C1 (ed in via transitoria allivello B2 come previsto all’art.3 del Decreto Direttoriale n.89/2013) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Per il raggiungimento dell’obiettivo di far conseguire ai corsisti una adeguata competenza linguistico-comunicativa, devono essere realizzati corsi per i seguenti livelli: da B1 a B2, da B2 a C1, che possono articolarsi in sottolivelli intermedi BI + e B2+.
I corsi standard e i moduli brevi dovranno essere organizzati per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 docenti.
L’attività on-line, monitorata da un tutor con elevate competenze linguistiche, didattiche e digitali, deve essere erogata attraverso una piattaforma che presenti i seguenti requisiti di qualità:
a) ampia offerta di esercitazioni e task di ascolto, lettura, scrittura, parlato e uso della lingua;
b) contenuti didattici digitali e materiale interattivo;
c) predisposizione di strumenti per la rilevazione delle attività sviluppate dal corsista;
d) tracciamento del percorso formativo;
e) report di monitoraggio individuali e collettivi.
In base alla rilevazione del fabbisogno formativo, gli USR possono programmare Corsi per docenti DNL di varie lingue straniere.
6. Costi
Il costo del corso linguistico è pari a € 8.000,00 (ottomila//00) comprensivo di una somma non superiore al 4% dell’ importo complessivo destinata alle spese generali e di monitoraggio, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 89 del 20 novembre 2013.
Per il “modulo breve” l’importo unitario è calcolato in modo proporzionale al “corso standard”, rispetto al numero delle ore di formazione erogate.
7. Calendario degli adempimenti
Si sottolinea, al fine di consentire il tempestivo avvio dei corsi linguistici, l’importanza, da parte degli USR, del rispetto delle scadenze indicate al punto 2 ed in particolare:
Individuare e comunicare, secondo lo schema previsto in Allegato 3, entro e non oltre il 5 ottobre 2015, all’indirizzo di posta elettronica formazione.scuola@istruzione.it di questa Direzione Generale, le istituzioni scolastiche selezionate, il numero e la tipologia di corsi (“corso standard”, “moduli brevi”), nonché le risorse finanziarie necessarie nell’ambito delle risorse previste dal D.M.435/2015 e dal Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 5/8/2015;
definire gli elenchi dei docenti ammessi ai corsi linguistici in base ai dati inseriti nella piattaformawww.miurambientelingue.it entro il 20 ottobre 2015;
Inoltre, al fine di garantire l’avvio delle attività formative entro e non oltre il 10 novembre 2015, le istituzioni scolastiche dovranno selezionare, attraverso avviso pubblico, i soggetti erogatori dei corsi linguistici di cui al punto 4, entro il 20 ottobre 2015.
Gli allegati
Allegato 2: Modalità candidature docenti
Allegato 3: Schema individuazione scuole, numero e tipologia di corsi e finanziamento
Allegato 4a: Modalità di individuazione dei docenti – Adempimenti USR – Adempimenti USR
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