Categorie: Precari

Note per la convocazioni dei precari per le supplenze annuali dei docenti

Oltre a ricordare lo sciopero generale del 18 ottobre, l’Unione sindacale di base dà assicurazione della sua presenza alle convocazioni dei precari per vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni di nomina e per mettersi a disposizione dei precari nel caso di inaccettabili soprusi.
La premessa è però quella basata sui possibili soprusi dei dirigenti, anche se i consigli forniti sembrano del tutto corretti. 
Eccoli:
1) Nessun dirigente scolastico può esercitare alcuna pressione nei confronti del supplente a "scegliere"; o addirittura a “non scegliere” qualche sede di servizio in nome di una presunta continuità didattica da assicurare ad una classe o ad un alunno certificato per il sostegno.
2) I benefici relativi alla legge 104, in sede di nomina, consistono nel diritto alla priorità di scelta a parità di posto. Ciò significa che se sono presenti 10 posti interi fino al 31 agosto, i beneficiari della Legge 104 presenti fino al posto numero 10 scelgono per primi (in caso di rinunce chiaramente si scorre in basso la graduatoria). I beneficiari oltre la posizione 10 potranno far valere la precedenza su posti interi fino al 30 giugno, assegnati i quali potranno far valere la precedenza i beneficiari collocati in posizione utile per gli spezzoni. Ricordiamo che la precedenza vale solo per il comune di residenza propria o del familiare da assistere o, in mancanza di posti, per il comune viciniore (da intendersi non solo sulla base della distanza, ma anche del numero di comuni presenti tra quello di residenza e la sede scolastica).
3) In seguito ad eventuali nomine su spezzoni, se c’è la possibilità di completamento di cattedra (a seguito di convocazione dalle graduatorie d’Istituto), l’orario delle lezioni va adeguato anche in corso d’anno. E’ quanto si evince, nonostante l’avversione di molti dirigenti scolastici, da un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Ancona (512/2010), dalla sentenza della Corte d’appello di Potenza (72/2012) e da altri tribunali in primo grado di giudizio come quello di Rimini. Ricordiamo che ai sensi del regolamento delle supplenze in vigore, il diritto al completamento va garantito anche tramite l’eventuale frazionamento della cattedra.
Si ricorda che, sebbene la Legge Brunetta abbia tolto “l’assegnazione del personale ai plessi” dalle materie di contrattazione Rsu, il dirigente non può agire a suo piacimento, ma deve attenersi ai criteri indicati dalla nota ministeriale 6900/2011.
4) La scelta del tipo di posto in sede di convocazione deve essere rispettata all’atto dell’assegnazione del docente. Non è quindi ammissibile la pratica di imporre ai precari un impiego diverso da quello proposto e accettato alle nomine (un posto di sostegno o di lingua inglese o su sede carceraria ad esempio), magari solo per accontentare un “amico” del dirigente che ambisce ad un posto che non gli spetta.
5) Per i docenti degli istituti superiori che vengono nominati per l’a.s. 2013/14 su una scuola diversa da quella presso cui hanno prestato servizio l’a.s. 2012/13 non rimane alcun obbligo di servizio (somministrazione e correzione di prove relative al saldo del debito, scrutini di studenti con giudizio sospeso ecc.) nei confronti della scuola di servizio dell’anno passato. La nota prot. n. 7783 del 10 luglio 2008, chiarisce infatti "l’art. 8, comma 6, dell’O.M. n. 92/2007 prevede, altresì, l’ipotesi in cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescenza. In tal caso essi possono essere richiamati e compete loro il rimborso spese. Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico, acquisita agli atti della scuola la loro espressa volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente". 
Di nuovo fanno leva su un presunto “senso di responsabilità” che dovrebbero avere quegli stessi docenti che vengono però licenziati e riassunti, senza vergogna, ad uso e consumo dell’Amministrazione tra giugno e settembre. Basterebbe stabilizzare i precari!
Si raccomanda di insistere per firmare subito il contratto e che questo venga immediatamente registrato sul sistema del Mef con il codice del dirigente scolastico, in modo da evitare ritardi nei pagamenti. 
Accertarsi, anche quando siamo chiamati dalle scuole, se si tratta di uno dei pochi posti vacanti (cioè già nell’organico di diritto) e in quel caso pretendere il termine del contratto al 31 agosto e non a giugno o addirittura a fine lezioni scolastiche. Occorre poi prestare attenzione sui punti relativi al godimento delle ferie.
L’Usb invita, anche per l’a.s. 2013/2014, tutti i docenti (precari e di ruolo) a non accettare eventuali ore aggiuntive eccedenti le 18 settimanali sia per consentire la presa di servizio al massimo numero possibile di aspiranti docenti inclusi nelle graduatorie sia per non fornire alcun alibi e/o giustificazione alle infami pretese del ministro di turno di aumentare l’orario di lavoro degli insegnanti.

Pasquale Almirante

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