DaD o non DaD? Facciamo chiarezza. L’intento più volte dichiarato dal Governo e dalle diverse figure istituzionali è quello di scongiurare il ricorso alla didattica distanza, specie alla luce dei dati Invalsi che hanno testimoniato una importante regressione degli apprendimenti in quelle regioni che hanno tenuto più a lungo gli alunni in DaD.
Anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che nei mesi scorsi aveva più volte precisato che la DaD è pur sempre un valido strumento didattico da aggiungere alle formule di apprendimento ordinarie, oggi si guarda bene dal fare riferimento alla didattica a distanza.
A partire da settembre 2021, insomma, la didattica sarà prevalentemente in presenza. La DAD solo in casi eccezionali: per gli alunni che non possano essere ammessi in presenza; o, su indicazione delle Regioni, in specifici territori o per singoli istituti, in circostanze straordinarie.
Il piano del Ministero per la ripartenza, attraverso il nuovo protocollo frutto dell’intesa con i sindacati, limita al massimo la possibilità di ricorso alla DaD da parte delle scuole e delle istituzioni, blindando in un certo senso l’operato dei presidenti di Regione che negli anni scorsi si sono mostrati più rigoristi sul fronte sanitario (da De Luca, Campania, Emiliano, Puglia). Eppure l’ipotesi di didattica a distanza resta, seppure non applicabile in modo generalizzato.
Secondo il nuovo protocollo di sicurezza, infatti, le Regioni potranno derogare alla didattica in presenza solo in specifici territori o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze straordinarie legate a focolai o ad una circolazione estremamente ampia del virus o delle varianti tra la popolazione scolastica. Nessun ricorso generalizzato alla didattica a distanza, insomma.
Peraltro la nota tecnica al DL 111 esplicita che anche qualora non fosse possibile garantire in classe il distanziamento, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.
In particolare, sugli alunni fragili che non possano essere ammessi in presenza per ragioni sanitarie, si attendono dal Ministero criteri precisi e ulteriori indicazioni, come abbiamo rilevato in articolo precedente che fa il punto delle criticità per il rientro in classe.
No, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.
No, potranno ricorrere alla DaD solo gli alunni fragili che per ragioni sanitarie fossero impossibilitati dal frequentare le lezioni in presenza. Su questo argomento si attendono precisazioni del MI.
No, la DaD può essere autorizzata solo in specifici territori o per singoli istituti in circostanze straordinarie legate a focolai o ad una circolazione estremamente ampia del virus o delle varianti tra la popolazione scolastica.
No. La DaD può essere autorizzata solo in specifici territori o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze legate a focolai o ad una circolazione estremamente ampia del virus o delle varianti tra la popolazione scolastica.
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