Il prossimo contratto sulla mobilità dovrà fare i conti con la dura realtà della perdita della titolarità su scuola per i soprannumerari e della mobilità tra ambiti.
Infatti è utile ricordare che il comma 73 dell’art.1 della legge 107/2015 dispone che il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
Quindi è chiaro che per quanto è previsto dalla legge 107/2015, i docenti soprannumerari saranno assegnati all’ambito territoriale e perderanno “per sempre”, almeno che non ci siano correttivi contrattuali, la titolarità nella scuola per acquisirla nell’ambito territoriale. Tali docenti saranno anche soggetti alla chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici delle scuole associate all’ambito.
Finora i docenti perdenti posto venivano individuati come soprannumerari da graduatorie interne d’Istituto, quindi presentavano domanda di trasferimento in altra scuola o comune, con la possibilità di condizionare la stessa domanda di mobilità, per un arco di un ottennio, al rientro nella scuola di ex titolarità con precedenza contrattuale.
La domanda che si pongono in molti è: “Quali saranno le nuove regole per i docenti soprannumerari, stante la novità della perdita della titolarità su scuola e dell’assegnazione su ambito territoriale?”. Ci sono in campo diverse ipotesi di novità contrattuali sulle tutele dei docenti soprannumerari e anche dei docenti che si dovessero trovare nella condizione di esubero di ambito.
La legge 107/2015 specifica soltanto che il docente soprannumerario o in esubero, dovrà transitare su ambito territoriale e la sua mobilità sarà tra ambiti, lascia alla contrattazione sulla mobilità come si individuano i docenti soprannumerari delle scuole e come si individuano i docenti in esubero dagli ambiti. La novità per l’anno scolastico 2017/2018, o per un prossimo futuro, potrebbe essere l’istituzione di graduatorie di rete dell’ambito per l’individuazione dei docenti soprannumerari.
Come funzionerebbero queste nuove graduatorie di rete per individuare il soprannumerario? Se per esempio in una rete di scuole di un dato ambito X ci sono 20 posti in organico dell’autonomia di una data classe di concorso, e ci sono 22 titolari di quella disciplina, allora gli ultimi 2 della graduatoria di rete finiranno su ambito territoriale per passare di cattedra o di ruolo all’interno dello stesso ambito, nel caso del possesso di altre abilitazioni, altrimenti si tratterebbe di esubero di ambito con trasferimento in un altro ambito della provincia o della regione di titolarità.
Se invece, come è probabile, resteranno le graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, a perdere il posto sarà l’ultimo in graduatoria della scuola, in cui c’è stata la contrazione di organico. In tal caso ci sarà la necessità di creare le opportune tutele per quelle scuole che subiranno il dimensionamento scolastico.
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