Il cd. decreto “del fare” (D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, pubblicato in della S.O. n. 50/L alla G.U. n. 144) riporta all’art. 42 alcune disposizioni di interesse per il mondo del lavoro.
L’articolo in questione si intitola “Soppressione certificazioni sanitarie” e prevede due abolizioni importanti: al comma 1, punto a), viene soppresso l’obbligo di presentare il certificato di sana e robusta costituzione, mentre al punto b) l’abolizione del certificato di idoneità per l’assunzione.
Il tutto limitatamente alle lavorazioni non a rischio e fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal T.U. sulla sicurezza, decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modificazioni.