L’art. 1, comma 221, lettera b) della legge di Bilancio per il 2022 ( Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg ha disposto, la non applicazione del requisito di cui al comma 1 lett C dell’articolo 3 del D.lgs n. 22/2015 per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
Pertanto, non è più richiesto il requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per accedere alla NASPI saranno utili i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Il dettato normativo
La lettera c) del comma 221 dell’articolo 1 della legge n 234/2012 recita testualmente: <<Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASPI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASPI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda>>.
La differenza con quanto avveniva in precedenza risiede nel fatto che la riduzione avveniva dal primo giorno del quarto mese.
Un’altra novità riguarda i richiedenti che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda. Per loro la riduzione del tre per cento della prestazione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.
Ricapitolando
In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuta fino alla data del 31 dicembre 2021, la NASPI si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità.
Per contro, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro occorsi a far data dal 1° gennaio 2022 , in generale , la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità, mentre per i beneficiari che hanno compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della domanda di NASPI, la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità.