Personale

Novità per la NASPI nel 2022: abolito il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo

L’art. 1, comma 221, lettera b) della legge di Bilancio per il 2022 ( Legge 30 dicembre 2021, n. 234 )  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg  ha disposto, la non applicazione del requisito di cui al  comma 1 lett C  dell’articolo 3 del D.lgs n. 22/2015 per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.

Pertanto, non è più richiesto il requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per accedere alla NASPI saranno utili i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il dettato normativo

La lettera c) del comma 221 dell’articolo 1 della legge n 234/2012 recita testualmente: <<Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASPI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione;  tale riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione  per i beneficiari della NASPI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda>>.

La differenza con quanto avveniva in precedenza risiede nel fatto che la riduzione avveniva dal primo giorno del quarto mese.

Un’altra novità riguarda i richiedenti che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda. Per loro la riduzione del tre per cento della prestazione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.

Ricapitolando

In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuta fino alla data del 31 dicembre 2021, la NASPI si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità.

Per contro, per  gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro occorsi  a far data dal 1° gennaio 2022 , in generale , la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità, mentre  per i beneficiari che hanno compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della domanda di NASPI, la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità.

Maria Carmela Lapadula

Articoli recenti

I Simpson, nel loro mondo c’è davvero di tutto, inclusa tanta scienza

Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “I Simpson, nel…

23/12/2024

Il 2025 sarà l’anno record di spese militari, mentre caleranno per Scuola, Ricerca e Sanità: petizione Avs per fermare nuovi carri armati e missili

"Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione per garantire il diritto al…

23/12/2024

Compiti casa, sì, no, dipende

I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…

22/12/2024

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024