Nuova decisione della Commissione per l’accesso documenti Amministrativi che riconosce diritto prima negato dal dirigente scolastico

Le scuole, una volta ricevuta richiesta motivata di accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, devono adempiere e non possono pretendere un’altra richiesta, se quella già inoltrata tramite Pec (posta elettronica certificata), non è stata ricevuta, per proprio errore. La Commissione per l’accesso documenti amministrativi c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri ne riconosce il diritto negato, accoglie il ricorso con decisione del 3/2/14 e, per l’effetto, invita l’I. Omn.vo di Bianchi-Scigliano a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.
Il sindacato SAB che ha patrocinato il contenzioso con il segretario generale prof. Francesco Sola, non può che esprimere nuova soddisfazione per tale decisione. In diritto è riconosciuto al cittadino, in questo caso docente, che non gli possono essere richieste nuove incombenze e ulteriori ritardi, in conseguenza di un disservizio di cui egli è completamente incolpevole.
Nel merito, il prof. T.T., docente di strumento musicale – saxofono – di Figline Vegliaturo con contratto a tempo determinato sottoscritto con l’Atp di Cosenza per n. 16 ore settimanali, ai sensi dell’art. 28 comma 5 del Ccnl del 29/11/07, tuttora vigente, aveva diritto al completamento della cattedra anche tramite le ore vacanti presenti nelle scuole medie dove è inserito in graduatoria d’istituto.
Tale diritto è riconosciuto anche dal successivo art. 40 comma 7 del predetto Ccnl dalla legge n. 124/99, dal D.M. n. 131/2007 – Regolamento per il conferimento delle nomine annuali – e dalla nota Miur n. 1878 del 30/8/2013 che detta istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione supplenze per l’a.s. 2013/14. Il prof. T.T., venuto a conoscenza che c/o le scuole medie, sia di Scigliano sia di Bianchi, dell’I.C. Bianchi-Scigliano, vi erano 6 ore residue e vacanti per l’intero anno scolastico, in data 14/10/2013 prot. n. 2365 reclamava presso quella istituzione scolastica, la mancata attribuzione di almeno 2 ore settimanali, fino al completamento cattedra, per come previsto dalla normativa sopra citata, delle 6 ore residue. Il dirigente scolastico rigettava il reclamo, invocando l’unicità dell’insegnamento, da qui la richiesta di accesso della copia d’orario strumento musicale espletato presso il medesimo istituto nel corrente a.s. per impugnare il mancato completamento davanti al Giudice del Lavoro competente. Nel caso di specie, non vi è unicità dell’insegnamento da salvaguardare nella classe o nel gruppo in quanto, tale unicità può essere prevista per altre discipline, come ad esempio scienze matematiche, lingua, educazione artistica, tecnica ecc. dove, nella medesima classe, non vi possono essere due docenti in contemporanea.
Per lo strumento musicale, ogni gruppo-classe ha diritto ad almeno 6 ore d’insegnamento frontale; presso le predette scuole, avendo in organico solo 6 ore, queste, o sono distribuite per n. 2 ore in ciascuna delle tre classi funzionanti, oppure solo a una classe sono assegnate tutte e 6 le ore. Quest’ultima ipotesi non pare sia stata adottata atteso che, l’insegnamento di strumento, è in ordinamento, per cui non si può ritenere che alcune classi abbiano l’insegnamento e altre no, visto che lo strumento musicale è di prosecuzione nelle 3 classi. Per questi motivi bisognava necessariamente conoscere l’orario di strumento musicale, per verificare la legittimità o meno del comportamento del dirigente scolastico nel negare al prof. T.T. l’attribuzione delle 2 ore di completamento. La scuola contestava il non ricevimento della domanda presentata tramite Pec per mal funzionamento della propria casella Pec, allegando i tabulati pec di quel periodo e chiedeva la reiterazione della domanda di accesso; il prof. T.T. di contro, contestava i tabulati sia perché in possesso dei messaggi di ricezione e conferma ricevuta della richiesta, sia perché, dai tabulati mancavano proprio i periodi di spedizione della domanda e sia perché, cosa strana, che per circa 3 mesi, presso l’istituto in questione, c’è stato un mancato funzionamento dell’indirizzo PEC.
La Commissione, in diritto, riconosce che il ricorrente ha dimostrato di aver provveduto all’inoltro dell’originaria istanza ostensiva e non ritiene risponda allo spirito di un corretto rapporto fra amministrazione e cittadino, quanto esposto dalla scuola sulla necessità dell’invio di una nuova istanza, facendo sopportare al richiedente nuove incombenze e ulteriori ritardi, in conseguenza di un disservizio di cui egli è completamente incolpevole; ritiene pertanto di decidere direttamente nel merito l’odierna questione, per come segue. Non pare dubbia l’esistenza, in capo all’esponente, di un interesse diretto, concreto e attuale, nonché corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata quale quello della difesa dei propri interessi nella sfera lavorativa, né il collegamento fra tale interesse e il documento chiesto: il gravame è pertanto da accogliere e, per l’effetto, invita l’amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni.

 

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