Cambiando l’orientamento di precedenti ordinanze, dove la sospensiva era stata negata, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha concesso la sospensiva rispetto alla mancata doppia valutazione, ai fini delle graduatorie ad esaurimento dei docenti, del punteggio per il servizio nelle scuole di montagna facendo esplicito riferimento ai commi 605/c e 607 della Finanziaria 2007 che affrontavano tale questione prima della sentenza n. 11/2007 della Corte Costituzionale.
Non essendo disponibile il testo del ricorso, non è chiaro se la sospensiva del Tar si riferisce ai soli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 (già valutati nel precedente aggiornamento) o anche al 2005/2006 e 2006/2007 (la legge Finanziaria prevedeva l’abolizione del doppio punteggio dal 1° settembre 2007). Nel secondo caso, sarebbe rimessa in discussione la validità delle graduatorie in corso di definizione, con l’apertura di nuovi contenziosi e possibili ritardi nella pubblicazione delle stesse (anche se l’applicazione dell’ordinanza riguarda, comunque, la sola posizione dei ricorrenti). Peraltro, il Ministero della Pubblica Istruzione potrebbe impugnare la nuova ordinanza della sezione Terza bis del Tribunale amministrativo del Lazio di fronte al Consiglio di Stato per “pararne” le eventuali conseguenze.
Di fronte a queste incertezze, la Flc-Cgil esprime un giudizio severo: “fino a quando dovremo assistere a questi stop and go? Per non parlare di un inizio di anno scolastico a rischio di serenità!”. Dalla Flc-Cgil arriva una richiesta perentoria: “chiediamo che si scriva al più presto la parola fine e si proceda velocemente alle operazioni che garantiscano un regolare avvio di anno scolastico”.