Siamo in attesa dell’imminente uscita dell’O.M. riguardante le domande del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, che si presume, come si evince dalla bozza, avvenga il primo febbraio con scadenza il 2 marzo del 2021.
Chi può partecipare? E quali titoli deve possedere?
Secondo l’ordinanza possono partecipare e chiedere di essere inseriti nelle singole graduatorie di terza fascia tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti per ogni singola figura professionale e precisamente:
Chi elabora le graduatorie di terza fascia?
Le singole graduatorie di terza fascia saranno stilate a cura del Dirigente dell’istituzione scolastica destinataria della domanda, anche se nella sua scuola non vi operi quel determinato profilo;
le graduatorie del triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sostituiranno integralmente le graduatorie del precedente triennio, e saranno utilizzate per l’attribuzione delle supplenze.
Gli aspiranti come saranno inseriti nelle graduatorie?
Gli aspiranti saranno inseriti nelle graduatorie di terza fascia con l’indicazione delle eventuali preferenze indicate e secondo il punteggio calcolato alla luce delle seguenti tabelle allegate all’O.M.
Quali voci sono previste nell’allegato A tabella di valutazione della terza fascia?
La valutazione del punteggio avviene secondo le seguenti voci:
Cosa deve fare chi è già inserito nelle graduatorie del precedente triennio?
Gli aspiranti, già inseriti nelle graduatorie del precedente triennio, devono presentare domanda di riconferma se non hanno altri titoli o servizio da dichiarare, nel caso contrario chiedere l’aggiornamento del punteggio, se invece vogliono cambiare la provincia devono chiedere la cancellazione della provincia in cui erano inseriti nel triennio precedente e l’iscrizione nella graduatoria della provincia prescelta.
Quale diritto dà la graduatoria di terza fascia?
La graduatoria di terza fascia da diritto soltanto alle supplenze nelle scuole prescelte all’atto dell’iscrizione, quando si raggiungono ventiquattro mesi di servizio effettivo presso le scuole statali come supplente in un determinato profilo, al successivo triennio si ha diritto a essere iscritto alla prima fascia con la conseguente cancellazione della graduatoria di terza fascia .
Chi chiama per eventuali supplenze?
Premesso che l’O.M. chiarisce che nella terza fascia non opera alcuna riserva, gli aspiranti sono convocati, in ordine di punteggio, dai D.S. delle scuole ove hanno prodotto la domanda.
Gli aspiranti sono interpellati per eventuali supplenze, le scuole ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta.
Come si presenta la domanda per entrare a far parte delle graduatorie dei profili del personale ATA?
Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento per i relativi profili, sono prodotte unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.
La domanda è indirizzata all’istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la valutazione dell’istanza.
Le domande di inserimento, di conferma o di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia devono essere prodotte, per una sola provincia.
Se un aspirante, inserito nella graduatoria permanente o negli elenchi provinciali a esaurimento, decidesse di cambiare provincia deve produrre domanda di depennamento da dette graduatorie per essere inserito nella graduatoria di terza fascia della nuova provincia prescelta (cfr. art. 4 O.M.).
Quando l’aspirante è escluso?
Se manca anche solo uno dei requisiti indicati nell’O.M. o non è rispettato quando indicato dalla stessa l’aspirante è escluso.
All’esclusione della graduatoria l’aspirante può presentare reclamo entro dieci giorni o produrre ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
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