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Nuove regole per certificati e documenti

Entrano in vigore oggi 1° gennaio alcune importanti modifiche in materia di certificazione introdotte dall’articolo 15 della legge 183 del 12 novembre scorso (la cosiddetta “legge di stabilità 2012”).
E, proprio nel momento in cui prendono avvio le iscrizioni degli alunni per il 2012/2013, è bene che le scuole ne tengano conto.
La legge, infatti, stabilisce un nuovo principio: “ Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 [del DPR n. 445/200, ndr]” .
E, per evitare che la prassi delle certificazioni non dovute continui per inerzia, la legge introduce anche una ulteriore regola: sulle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni dovrà essere apposta la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”
In caso di mancanza di tale dicitura i certificati sono nulli.
Quindi la legge impone alle scuole due tipi diversi di comportamenti.
Innanzitutto non si potranno più in alcun modo chiedere alle famiglie certificati di residenza o di nascita e neppure certificazioni o documenti comunque disponibili presso uffici di altre amministrazioni pubbliche; sarà sufficiente richiedere una dichiarazione personale che attesti “stati, fatti o qualità personali”.
Ma non basta: in tutte le certificazioni prodotte, le scuole dovranno anche inserire la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
La nuova norma pone diversi problemi applicativi; uno particolarmente delicato riguarda le pagelle e i diplomi: stando alla lettera della legge un diploma senza la dicitura citata dovrebbe essere considerato dal punto di vista amministrativo un “atto nullo”, con tutte le conseguenze del caso.
Per il momento sulla materia il Ministro della pubblica amministrazione ha emanato una apposita direttiva, ma forse qualche chiarimento in più da parte del Ministero dell’Istruzione non sarebbe del tutto inutile.

Reginaldo Palermo

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