In particolare, come ha sottolineato l’assessore al ramo, “le variazioni sono funzionali all’introduzione dei tirocini estivi e alla possibilità di aggiungere, tra i soggetti promotori, i servizi sociali dei Comuni, anche se soltanto per quanto riguarda i tirocini rivolti alle persone svantaggiate”.
“L’introduzione dei tirocini estivi – ha spiegato l’assessore – è stata decisa per permettere agli studenti che frequentano la scuola secondaria superiore, l’università o i percorsi di istruzione e formazione professionale, di fare il tirocinio nel periodo di sospensione dell’attività didattica, al fine di consolidare l’apprendimento e la formazione previsti dal percorso di studi”.
Per frequentare i tirocini estivi bisogna aver compiuto i 16 anni d’età e non vi è l’obbligo di essere in stato di disoccupazione. Il tirocinante non potrà svolgere più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto e comunque la durata minima del tirocinio stesso non potrà essere inferiore a tre settimane, mentre quella massima non potrà superare i tre mesi. Il provvedimento odierno prevede inoltre che l’indennità di partecipazione sia corrisposta a settimana e sia almeno pari ad un quarto dell’indennità mensile prevista per la generalità dei tirocini. (AdnKronos)
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