Il decreto legge in materia di misure anti-covid approvato dal Consiglio dei Ministri nel tardo pomeriggio del 2 febbraio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio con il numero 5.
Rispetto alla bozza che è circolata fino a questo momento c’è una novità importante perché è stato inserito un nuovo articolo (il numero 5) che contiene le disposizioni in fatto di “spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato”.
Nel merito non si tratta di una disposizione nuova ma semplicemente di una estensione temporale rispetto a quanto già previsto con ordinanza del Ministero della salute del 9 gennaio scorso secondo cui per i soli motivi di salute e di studio è consentito fino al 10 febbraio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori con green pass base e non rafforzato.
Viene confermato anche che il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2: anche in questo caso il limite del 10 febbraio viene eliminato.
L’articolo 6 definisce le nuove regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico.
Nelle scuole per l’infanzia fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza, dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.
Nella scuola primaria fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19.
Per la scuola secondaria il decreto fissa le seguenti regole
1) con un caso di positività l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
2) con due o più casi di positività, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
3) gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
Il decreto entra in vigore sabato 5 febbraio e sarà quindi pienamente operativo a partire da lunedì 7 febbraio.
E’ possibile che nella giornata di sabato 5 febbraio il Ministero emani una propria circolare esplicativa.
Nei prossimi giorni il provvedimento sarà presentato alle Camera per la conversione in legge che dovrà essere adottata entro il prossimo 6 aprile.
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