Continua la battaglia legale delle migliaia di docenti in possesso del diploma magistrale abilitante che rivendicano il loro diritto ad essere inseriti nelle GaE.
E ciò sia innanzi al Giudice amministrativo che innanzi al Giudice del lavoro. Dopo i ricorsi avverso il DM 235/2014, annullato dal Consiglio di Stato con sentenza 1973/2015, sono infatti stati proposti ulteriori ricorsi innanzi al Tar Lazio avverso il D.M. 325/2015 con cui il Ministero, nel giugno scorso, aveva riaperto i termini per lo scioglimento delle riserve, per l’inserimento del titolo di sostegno e del titolo di riservista nelle graduatorie ad esaurimento.
Con i nuovi ricorsi avverso il D.M.325/2015 è stata rilevata l’illegittimità di quest’ultimo decreto, nella parte in cui, non adeguandosi alla pronuncia definitiva di annullamento del D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato, il Ministero non ha previsto l’inserimento nelle Gae dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante.
In seguito alla discussione di alcuni di questi ricorsi all’udienza dello scorso 22 ottobre, seppur rigettando le richieste cautelari di ammissione con riserva dei ricorrenti nelle Gae, ritenendosi privo di giurisdizione in materia e rinviando al Giudice ordinario, il Tar Lazio ha enunciato un principio di non poco conto, che potrebbe determinare una svolta nel contenzioso che, in atto, vede interessata contemporaneamente sia la Magistratura amministrativa che quella ordinaria.
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Tra le altre, con ordinanza n.4568/2015 depositata il 23 ottobre, il Tar Lazio ha infatti rilevato che “con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n.325/2015, l’atto impugnato dispone espressamente, all’articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n.235/2014, e che quest’ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati”.
Dalla motivazione della predetta ordinanza, emergono pertanto due importanti principi: il primo è che il DM 325/2015 deve ritenersi nullo in quanto adottato in violazione di una sentenza passata in giudicato, il secondo principio è che la pronuncia del Consiglio di Stato (con sentenza 1973/2015) di annullamento del DM 235/2014, fa stato nei confronti di tutti gli interessati.
A questo punto il fonte della vertenza si sposterà innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello cautelare avverso le ordinanze emesse sul D.M. 325/2015, dove vi sono concrete possibilità per i diplomati, viste le recenti pronunce in tal senso, di ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
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