Dopo un primo orientamento favorevole, sia da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio in primo grado sia del Consiglio di Stato in sede di appello, era cambiato l’indirizzo della giustizia amministrativa, che aveva ritenuto immutabile la scelta precedentemente operata dai docenti di richiedere la valutazione in una specifica graduatoria dei 24 punti riconosciuti per la frequenza della Ssis, sostenendo che non potesse spostarsi detto punteggio ad altra graduatoria.
Un contributo fondamentale al mutamento di giurisprudenza, è certamente stato apportato dalla legge n. 16720/09 (art. 1 comma 4/quater) la quale, in sede di conversione del decreto legge n. 134/2009, ha introdotto il divieto di spostamento dei punteggi di servizio da una graduatoria all’altra.
Il cambio di indirizzo in ordine alla giurisdizione in materia di graduatorie del personale docente, assunto di recente dalla giustizia amministrativa in favore del giudice ordinario, ha offerto lo spunto per rimettere in discussione anche l’orientamento giurisprudenziale che si era formato proprio sulla possibilità di spostamento dei 24 punti riconosciuti per la frequenza della Ssis da una graduatoria ad un’altra.
In sede di riassunzione innanzi al giudice del lavoro dei giudizi già pendenti innanzi al giudice amministrativo, i ricorrenti hanno infatti riproposto le censure di illegittimità del decreto ministeriale n. 42 dell’8/4/2009, con il quale erano stati disposti l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatone ad esaurimento per il biennio 2009-2011, nella parte in cui (art. 3 comma 2) precludeva la possibilità di spostare da una graduatoria ad un’altra i 24 punti attribuiti spettanti in ragione dell’abilitazione Ssis.
Nei ricorsi in questione, a fronte delle eccezioni opposte dall’Amministrazione scolastica, si è sostenuta la possibilità di spostare i 24 punti, non esistendo alcuna norma di rango legislativo che lo vieti espressamente.
Recentemente si sono pronunciati favorevolmente alle tesi dei ricorrenti sia il Tribunale di Catania che il tribunale di Messina con ordinanze rese su procedimenti d’urgenza.
In particolare, il tribunale di Messina (con ordinanze del 21 marzo e 22 marzo scorso) ha evidenziato che il divieto di spostamento dei 24 punti – disposto dal D.M. n. 42/2009 – non è previsto da alcuna norma di rango primario e, nello specifico, né nella legge n. 143/2004, da cui trae origine la previgente tabella di valutazione dei titoli, né dalla legge n. 296/2006 che è fonte della vigente tabella né, infine, dalla legge 167/2009.
Ed invero, secondo il giudice del lavoro, la legge n. 296/2006, nell’intento di contrastare il fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1990, in graduatorie ad esaurimento, senza prevedere alcunché in ordine ad un presunto divieto di spostamento del punteggio di cui trattasi.
Pertanto, secondo il giudice del lavoro, in mancanza di un divieto di fonte legale, non vi è ragione di escludere la possibilità di spostare da una graduatoria ad un’altra i punti relativi all’abilitazione SSIS, anche tenuto conto che non si tratta di un punteggio relativo al servizio prestato in una determinata classe di concorso e che, come tale va
utilizzato in quella classe, bensì di un bonus che si consegue per effetto della partecipazione alla scuola di specializzazione biennale, partecipazione che preclude – per tutta la durata del percorso formativo – la possibilità di insegnare.
Si tratta di una precisazione molto importante in vista della prosecuzione innanzi al tribunali del lavoro dei giudizi già pendenti innanzi al Tar, in quanto consente di superare l’ostacolo – a dire il vero solo apparente – costituito dalla disposizione normativa fortemente voluta dal Miur nella speranza di arginare il fenomeno dello spostamento dei punteggi da una graduatoria all’altra.
La disposizione di cui all’art.1 comma 4/quater della legge 167/2009, prevede infatti che “Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1 settembre 2009 per il biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie”.
Se in sede di prima applicazione della predetta disposizione si era ritenuto che la stessa fosse applicabile indistintamente a qualsiasi punteggio, una più attenta lettura della norma, come quella suggerita dalle pronunce del Tribunale di Messina, non preclude affatto la possibilità di spostare da una graduatoria ad un’altra i 24 punti riconosciuti per la frequenza della Ssis.
Nel caso specifico infatti non può applicarsi il divieto normativo, considerato che la legge fa esclusivo riferimento al punteggio relativo ai servizi di insegnamento effettivamente prestati, mentre i 24 punti rappresentano un bonus che si consegue per effetto della partecipazione alla scuola di specializzazione biennale, durante la cui frequenza è preclusa la possibilità di insegnare.
La condivisibile conclusione cui è pervenuto il giudice del lavoro di Messina, certamente rappresenta un segnale di speranza per le centinaia di docenti che speravano nella possibilità di spostare ad altra graduatoria il bonus di punti riconosciuto per la frequenza della Ssis.