Il 13 agosto del 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo n° 105 del 30 giugno 2022, con il quale è stato accolto quanto previsto dalla direttiva europea 2019 /1158, volta a garantire:
• un maggiore equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita familiare delle persone;
• una maggiore condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne;
• una più concreta parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Il decreto 105 ha apportato le seguenti modifiche:
• permessi retribuiti previsti dalla legge 104/92 per assistenza a familiari con handicap grave;
• congedo straordinario per i familiari di soggetti con handicap grave previsto dal decreto legislativo 151 del 2001;
• congedo parentale per i genitori di soggetti con handicap grave;
Il decreto 105 del 30 giugno 2022 entrato in vigore il 13 agosto ha, di fatto, modificato il principio sancito dalla legge 104 all’art. 33 comma 3 che consente a un solo lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità di usufruire di tre giorni al mese di permesso retribuito.
Il decreto legislativo ha esteso il diritto a usufruire di tre giorni di permesso per assistere un familiare con handicap in situazione di gravità a più di un dipendente, eliminando, di fatto, la figura del referente unico.
A domanda i tre giorni di permesso per assistere il familiare con handicap grave spettano oltre che al coniuge, a un membro di un’unione civile, a un convivente di fatto e ai parenti o affini fino al secondo grado.
Oltre ai soggetti sopra indicati, possono usufruire dei permessi i parenti e affini entro il terzo grado nei casi in cui il soggetto con handicap grave abbia compiuto i 65 anni di età o, di fatto, non vi sia altro parente, convivente o membro di un’unione civile in grado di occuparsi della persona con handicap.
I tre giorni di permesso previsti per assistere un parente con handicap grave, possono essere tramutati in ore di permesso per un massimo di due ore per giorno lavorativo.
Il decreto 105 ha inoltre aggiunto il diritto, per i lavoratori che usufruiscono del permesso previsto dall’art. 3 comma e della legge 104/92, di poter usufruire prioritariamente dell’accesso al lavoro agile o “smart working” e comunque qualsiasi altra forma di lavoro che possa favorire l’assistenza al soggetto con handicap grave.
È riconosciuto il diritto a poter usufruire del congedo straordinario al coniuge convivente di fatto, al genitore adottivo o affidatario, ai fratelli o sorelle conviventi, ai parenti o affini entro il terzo grado qualora uno dei parenti di secondo grado, convivente di fatto non siano presenti perché deceduti o invalidi.
Ai suddetti soggetti è riconosciuto il diritto di poter usufruire fino a due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa fermo restante che per il suddetto periodo al lavoratore è riconosciuta l’intera retribuzione e il computo a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
Riconoscimento del diritto a posteriore
Il decreto 105 riconosce il diritto al congedo straordinario per tutto il periodo necessario, anche ai soggetti la cui convivenza sia avvenuta dopo la richiesta del congedo.
Il suddetto congedo della durata di tre mesi, da usufruire fino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio, è usufruibile dal padre o dalla madre e non può essere trasferito dall’uno all’altro coniuge. I genitori oltre ai tre mesi spettanti individualmente possono alternativamente usufruire di ulteriori tre mesi.
Nel caso di figlio affidatario o adottato la madre e il padre hanno diritto a usufruire dei tre mesi cadauno e dei tre mesi alternativamente a partire dalla data di adozione o affidamento.
Nel caso in cui dovesse verificarsi la condizione familiare della presenza di un solo genitore, allo stesso spetta il diritto di poter usufruire del congedo parentale per undici mesi anziché dieci. Lo stesso diritto è esercitato dal genitore che riceve l’affido esclusivo del figlio.
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