L’organico dell’autonomia può prevedere “l’introduzione di insegnamenti opzionali, attuando una organizzazione flessibile”, ma non prevede supplenze dei prof potenziatori.
A ricordarlo è il ministero dell’Istruzione, attraverso la Nota n. 2852 del 5 settembre 2016: nella Nota si ribadisce che l’organico è finalizzato a migliorare “la qualità dell’inclusione, con particolare riferimento alle attività di sostegno rivolte agli allievi con disabilità, in modo da soddisfare i più diversi bisogni di istruzione e formazione”.
Quindi, seppure sia previsto “un utilizzo efficace e flessibile dell’organico dell’autonomia” per “consentire di conciliare le esigenze derivanti dalla necessità di assicurare la ‘copertura delle classi’ per le sostituzioni per assenze brevi con l’opportunità di garantire continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento”, il capo dipartimento Miur ribadisce “che il ricorso alla nomina dei supplenti può essere consentito solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolare”. Pertanto, i docenti “potenziatori” non potranno essere sostituiti.
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