Tra i vari adempimenti previsti, quest’anno le scuole dovranno compilare anche il Piano di Apprendimento Individualizzato.
Previsto dall’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, è un documento che riporta, per ciascuna disciplina, per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
Con riferimento ai nuovi percorsi degli istituti professionali di cui al decreto legislativo 61/2017, il Ministero dell’Istruzione, con la nota 9168 del 9 giugno 2020, ha fornito alcune precisazioni riguardanti l’elaborazione del PAI.
Innanzitutto, i consigli delle classi in cui sono attivi i nuovi percorsi di istruzione professionale Dovranno individuare i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento e li inseriranno nel Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA), nel rispetto del carattere interdisciplinare della progettazione e dei connessi risultati di apprendimento tipici del nuovo ordinamento, rispetto ai quali ciascun insegnamento offre il proprio contributo specifico.
Con riguardo al Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), destinato come detto agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, l’indicazione degli obiettivi di apprendimento e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento tiene conto della dimensione interdisciplinare della progettazione didattica cui concorre ciascun insegnamento con il relativo specifico contributo. Possedendo caratteristiche analoghe per funzioni, obiettivi e contenuti, al Progetto formativo individuale (PFI) – documento che accompagna l’alunno durante l’intero quinquennio, basato su un bilancio personale dello studente, redatto nel primo anno di frequenza del percorso di istruzione professionale e aggiornato per tutta la sua durata – esso può costituire, a scelta dell’istituzione scolastica, parte sostanziale di quest’ultimo, evitando in tal modo duplicazioni o sovrapposizioni; in tal caso un estratto del P.F.I., per la parte contenente le informazioni afferenti al P.A.I., è allegato al documento di valutazione finale.
Con riferimento alla valutazione intermedia al termine del primo anno dei nuovi percorsi, nei casi di ammissione alla classe successiva, si procede all’adeguamento, ovvero alla revisione del P.F.I., mentre nei casi di non ammissione si procede alla rimodulazione del suddetto documento.
Per le classi del secondo biennio del previgente ordinamento degli istituti professionali, le indicazioni dell’O.M. n. 11/2020 trovano piena attuazione senza necessità di specifici adattamenti.