Nella bozza del decreto Competitività prevista una segnalazione certificata che sostituirà il certificato da richiedere a fine lavori.
Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di nuova costruzione, ricostruzioni totali o parziali e sopraelevazioni, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la Scia (professionista abilitato) consegneranno allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata di agibilità.
Previste sanzioni fino a 464 euro per chi è inadempiente. Si ricorda che fino ad oggi al termine di lavori importanti di ristrutturazione, che hanno visto il coinvolgimento di un professionista, deve essere rilasciato il “certificato di collaudo“, cioè il documento che attesta la conformità dei lavori al progetto presentato.
Oltre al certificato di collaudo, per concludere l’iter normativo di una ristrutturazione, occorre richiedere il “certificato di agibilità“, certificato che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici (o porzione di essi soggetti all’intervento di ristrutturazione) e degli impianti negli stessi installati. Pertanto anche per gli edifici scolastici sottoposti a ristrutturazioni si aprono nuovi scenari normativi.
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