Personale

Nuovo CCNL 2019/2021: Agevolazioni per il personale ATA nelle assenze per visite specialistiche

Il 18 gennaio 2024 è stata ufficialmente approvata la versione definitiva del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019/2021, il quale riprende le disposizioni riguardanti le assenze del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

Modalità di fruizione

Il CCNL stabilisce che i permessi per visite, terapie e prestazioni specialistiche possono essere usufruiti sia su base giornaliera che oraria. Tuttavia, il totale massimo consentito è di 18 ore per anno scolastico. Questi permessi sono assimilati alle assenze per malattia, con la detrazione prevista per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza, secondo la normativa vigente. Si sottolinea che se il dipendente opta per un permesso inferiore alle 6 ore (ossia meno di un’intera giornata lavorativa), la detrazione non sarà applicata. Nel caso specifico di un dipendente con contratto part-time allora l’amministrazione provvede a riproporzionare le 18 ore previste per l’intero anno a orario completo di 36 ore.

Limiti di cumulabilità e patologie particolari

È vietato cumulare i permessi per visite, terapie e prestazioni specialistiche nella stessa giornata con altre tipologie di permessi a ore o con riposi compensativi. Nel caso in cui un dipendente debba sottoporsi periodicamente a terapie comportanti incapacità al lavoro a causa di patologie particolari, è sufficiente un’unica certificazione cartacea rilasciata dal medico curante. Questa deve essere seguita da attestazioni di presenza per ogni singola terapia, dimostrando che le prestazioni sono svolte nell’ambito del ciclo prescritto dal medico.

Presentazione della domanda

La domanda per usufruire dei permessi suddetti va presentata con un preavviso di almeno tre giorni. Fermo restante che qualora dovesse presentarsi un caso di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore e comunque sempre prima dell’orario d’inizio dell’attività lavorativa.

Giustificazione

Il permesso va giustificato mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione che può essere inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure trasmessa direttamente anche per via telematica, dal medico o della struttura. Nel caso in cui fosse stata disposta la visita fiscale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura in cui si effettua la visita specialistica.

Francesco Di Palma

Articoli recenti

Legge di Bilancio, per Cisl risponde alle urgenze ma su scuola e blocco parziale del turnover Pa non ci siamo. Altri sindacati più perplessi

La Legge di bilancio 2025 approvata dal Governo contiene disposizioni apprezzabili, come l’innalzamento della soglia…

05/11/2024

Il trattamento economico del personale della scuola è ormai ai minimi storici

Anche oggi, come faccio da ormai molto tempo, mi è capitato di leggere un vostro…

04/11/2024

Paolo Sorrentino: “I ragazzi di oggi sono migliori, sono estremamente intelligenti e colti”

Il regista napoletano Paolo Sorrentino, che ha diretto il film "Parthenope", al momento nelle sale…

04/11/2024

Cos’è l’ascolto attivo scuola? Come stimolare il cervello degli studenti? Il webinar della Tecnica della Scuola

L'ascolto attivo a scuola è una pratica che incoraggia gli studenti a partecipare in modo…

04/11/2024