Il 18 gennaio 2024 è stata ufficialmente approvata la versione definitiva del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019/2021, il quale riprende le disposizioni riguardanti le assenze del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.
Il CCNL stabilisce che i permessi per visite, terapie e prestazioni specialistiche possono essere usufruiti sia su base giornaliera che oraria. Tuttavia, il totale massimo consentito è di 18 ore per anno scolastico. Questi permessi sono assimilati alle assenze per malattia, con la detrazione prevista per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza, secondo la normativa vigente. Si sottolinea che se il dipendente opta per un permesso inferiore alle 6 ore (ossia meno di un’intera giornata lavorativa), la detrazione non sarà applicata. Nel caso specifico di un dipendente con contratto part-time allora l’amministrazione provvede a riproporzionare le 18 ore previste per l’intero anno a orario completo di 36 ore.
È vietato cumulare i permessi per visite, terapie e prestazioni specialistiche nella stessa giornata con altre tipologie di permessi a ore o con riposi compensativi. Nel caso in cui un dipendente debba sottoporsi periodicamente a terapie comportanti incapacità al lavoro a causa di patologie particolari, è sufficiente un’unica certificazione cartacea rilasciata dal medico curante. Questa deve essere seguita da attestazioni di presenza per ogni singola terapia, dimostrando che le prestazioni sono svolte nell’ambito del ciclo prescritto dal medico.
La domanda per usufruire dei permessi suddetti va presentata con un preavviso di almeno tre giorni. Fermo restante che qualora dovesse presentarsi un caso di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore e comunque sempre prima dell’orario d’inizio dell’attività lavorativa.
Il permesso va giustificato mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione che può essere inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure trasmessa direttamente anche per via telematica, dal medico o della struttura. Nel caso in cui fosse stata disposta la visita fiscale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura in cui si effettua la visita specialistica.
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