Home Personale Nuovo CCNL e procedimenti disciplinari ATA: ricognizione delle principali novità

Nuovo CCNL e procedimenti disciplinari ATA: ricognizione delle principali novità

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L’USR per l’Emilia-Romagna ha pubblicato una nota con la quale fa una ricognizione delle principali novità, introdotte nell’ultimo CCNL Istruzione e Ricerca, in merito ai procedimenti disciplinari per il personale ATA.

In tema di responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo le parti contrattuali hanno invece convenuto sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale (la sessione si dovrà concludere entro il mese di luglio 2018) la definizione delle tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria.

L’USR ricorda inoltre la necessità di provvedere a pubblicare sui  siti istituzionali delle scuole il codice disciplinare.

Sanzioni disciplinari personale ATA

L’art. 12 indica le sanzioni disciplinari irrogabili al personale ATA:

  • rimprovero verbale
  • rimprovero scritto (censura)
  • multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
  • licenziamento con preavviso;
  • licenziamento senza preavviso.

Sono inoltre previste le seguenti sanzioni disciplinari, già riportate nel d.lgs. n. 165/2001:

  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni;
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi;
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi.

Sospensione cautelare dal servizio

L’USR propone anche una sintesi delle  principali tipologie di sospensione cautelare applicabili al personale ATA:

  • sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 55 ter co. 1 del D.lgs. 165/01 (di competenza degli Uffici di Ambito territoriale);
  • art. 14 CCNL “sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare” (di competenza della stessa autorità che ha avviato il procedimento disciplinare);
  • sospensione cautelare senza stipendio del dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, ai sensi dell’art. 55 quater co. 3 bis del D.lgs. 165/2001 (di competenza del Dirigente scolastico o dell’UPD qualora ne venga a conoscenza per primo in quanto responsabile della struttura);
  • sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 15 CCNL Scuola 2016/18 rubricato: “sospensione cautelare in caso di procedimento penale” (di competenza degli UPD istituiti presso gli Uffici di Ambito territoriale);
  • sospensione cautelare ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 171/11 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di
    permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nelle more dell’accertamento medico-sanitario (di competenza del Dirigente scolastico).