Nessuna clamorosa sorpresa è emersa dalla decisione del Tribunale di Roma che si è pronunciato sul reclamo proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalle Organizzazioni sindacali Cisl Fsur, Flc-Cgil, Snals e Anief, nonché dall’Aran avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva parzialmente accolto in sede d’urgenza le richieste avanzate dalla Uil Scuola.
Per meglio comprendere la vicenda processuale, è opportuno fare un breve passo indietro.
Il 6 dicembre 2022 il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali avevano sottoscritto la sola parte economica del nuovo C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/2021, e anche la Uil Scuola aveva sottoscritto l’accordo.
Sennonché, in sede di trattative per il rinnovo della parte normativa del contratto, il fronte sindacale si era diviso, con la conseguenza che il sindacato Uil Scuola si era rifiutato di sottoscrivere il 18 gennaio scorso la parte normativa del C.C.N.L. sulla scorta della presenza – a suo dire – di elementi di criticità.
La mancata sottoscrizione della parte normativa del CCNL da parte della Uil Scuola aveva determinato la sua esclusione dagli istituti contrattuali dell’informazione, del confronto e della partecipazione alla contrattazione collettiva integrativa, quindi anche della contrattazione a livello di istituto.
Non condividendo la sua esclusione dalle relazioni sindacali e, soprattutto, dalla contrattazione integrativa, la Uil Scuola si rivolgeva quindi al Tribunale del lavoro di Roma il quale, pronunciandosi sulla domanda cautelare, in via d’urgenza accoglieva solo in parte le doglianze del Sindacato.
Il Giudice del lavoro dichiarava infatti il diritto della Federazione UIL Scuola RUA alla titolarità delle prerogative sindacali relative all’informazione e al confronto, negando tuttavia il diritto della stessa a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, proprio perché non aveva sottoscritto la parte normativa del nuovo CCNL.
Avverso la decisione resa in fase d’urgenza dal Giudice del lavoro, insorgevano con reclamo al Tribunale in composizione collegiale tutte le altre sigle sindacali firmatarie della parte normativa del nuovo CCNL, ossia la Cisl Fsur, la Flc – Cgil, lo Snals Confsal e l’Anief, nonché lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito e perfino l’Aran, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza cautelare parzialmente favorevole alle posizioni della Uil Scuola.
I sindacati firmatari, il Ministero e l’Aran contestavano la decisione del primo Giudice, rilevando sostanzialmente che nel procedimento cautelare avrebbero dovuto essere chiamati in causa tutti i soggetti che avevano sottoscritto il CCNL in quanto parti necessarie del processo e, quindi, vi era stata una violazione del principio del contraddittorio.
Nel merito rilevavano che in virtù del rinvio alla contrattazione collettiva operato dal Testo unico del Pubblico Impiego, i soggetti ammessi alla contrattazione collettiva integrativa dovevano essere determinati dalla contrattazione nazionale (come pure era rimessa a quest’ultima l’individuazione dei soggetti ammessi all’informazione e al confronto), e che proprio la contrattazione nazionale stabiliva che potevano farne parte solo i soggetti firmatari del CCNL, tra i quali non rientrava la UIL Scuola, in quanto firmataria esclusivamente della parte economica della contrattazione collettiva.
L’Aran in particolare deduceva che la contrattazione collettiva del pubblico impiego godeva di specifiche tutele volte a garantire l’uniforme applicazione del contratto, nonché a difendere la volontà delle parti negoziali, che le clausole contrattuali di cui si chiedeva la disapplicazione erano pienamente legittime e coerenti con il quadro legislativo di riferimento e che, peraltro, le medesime clausole erano contenute in tutti i CCNL sottoscritti a far data dall’avvio della privatizzazione del pubblico impiego.
A sua volta la Uil Scuola si difendeva ribadendo il proprio diritto a partecipare anche alla contrattazione integrativa.
Con una decisione che non entra in alcun modo nel merito del problema, se non nei limiti di un rilievo di natura processuale, nel senso che gli altri soggetti firmatari del nuovo CCNL non potevano considerarsi parte necessaria del processo bensì, al più, semplici intervenienti, il Tribunale di Roma in composizione collegiale, pur accogliendo formalmente il reclamo proposto dalle OO.SS. firmatarie, dal Ministero e dall’Aran, e conseguentemente annullando l’ordinanza del primo giudice, si è soltanto limitato a rilevarne l’erroneità in quanto, a dire del Collegio, nel caso di specie non sussisteva il requisito dell’urgenza (pericolo di danno grave ed irreparabile) tale da giustificare la concessione di un provvedimento cautelare.
La decisione del Tribunale collegiale in sostanza non cambia il quadro della vertenza, in quanto lascia aperta la discussione sul merito della vicenda.
Il processo di primo grado, infatti, continua innanzi al Giudice del lavoro di Roma il quale, questa volta con sentenza, dovrà decidere il giudizio di primo grado entrando nel merito della questione, ovvero pronunciandosi sul punto controverso, ossia se una organizzazione sindacale firmataria della sola parte economica del CCNL e non pure della parte normativa abbia diritto a partecipare alla contrattazione integrativa, oltre ad essere destinataria di informazione e confronto sindacale.
Con molta probabilità la vicenda non si esaurirà con la sentenza di primo grado, considerato l’interesse della questione non solo sul piano esclusivamente teorico di diritto sindacale, ma soprattutto per i suoi risvolti pratici in quanto, accedendo alla tesi dei sindacati firmatari e del Mim, la Uil Scuola dovrebbe essere estromessa da qualsiasi relazione sindacale (informazione, confronto e contrattazione integrativa) mentre, aderendo alla tesi della Uil Scuola, la mancata sottoscrizione del contratto collettivo non le impedirebbe di partecipare alla vita sindacale della scuola italiana.
Vedremo come si svilupperà questa intricata vicenda.
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