Il provvedimento fa seguito alla circolare n. 41 della Ragioneria Generale dello Stato che aveva individuato le modalità di versamento delle addizionali comunali Irpef e ritenute Irap.
Con l’occasione si rammenta che il versamento delle ritenute alla fonte Irpef e dell’Irap deve essere effettuato – ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 241 del 1997 – entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui gli importi sono stati trattenuti (Irpef) ovvero entro il giorno 16 del mese di scadenza (Irap).
Per visionare la risoluzione, della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E del 15 febbraio 2008, consulta il box “Approfondimenti”.
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