Il 7 agosto è stato sottoscritto definitivamente all’ARAN il CCNL 2019/21 per i Dirigenti Scolastici.
Una delle novità è riportata all’art. 13 rubricato “Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita”.
Esclusione dal comporto e stipendio intero
Il nuovo contratto prevede che in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia e altre ad esse assimilabili, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie.
Rientrano nella disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa.
In tali giornate il dirigente ha diritto all’intero trattamento economico.
Come farsi riconoscere la grave patologia
L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dall’interessato; dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui sopra.
Come giustificare l’assenza
I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse devono essere debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
Ricovero domiciliare
Con la dichiarazione congiunta n. 1 si prevede che le assenze dovute a ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o i casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero o a day-hospital.
Decorrenza delle nuove regole
La disciplina del CCNL si applica alle assenze per l’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.