Come abbiamo più volte anticipato, l’atto di indirizzo firmato dal ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta apre alla possibilità che il contratto scuola possa finalmente essere discusso tra le parti.
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Tra i punti particolarmente significativi del contratto la regolamentazione della didattica a distanza, che dovrà divenire, anche nelle intenzioni del ministro Bianchi, uno strumento ordinario della didattica, non solo una strategia emergenziale.
Resta inteso che la didattica in presenza è la fondamentale modalità di prestazione del lavoro docente.
Quando si ricorrerà alla DaD?
Quando si potrà ricorrere alla didattica a distanza, al di fuori del contesto pandemico? Ricordiamo che ad oggi il Covid è stato l’unico motivo giuridicamente legittimo per ricorrere agli strumenti tecnologici in alternativa alla presenza, e anche laddove la DaD si è resa utile in passato, come nel caso delle emergenze climatiche e degli episodi di allerta meteo, spesso le sigle sindacali si sono messe di traverso per impedire che i dirigenti scolastici chiedessero ai propri docenti di tenere lezioni a distanza.
L’atto di indirizzo si fa carico di questa problematica, precisando che occorrerà una legge (fonte primaria) per individuare in quali casi si potrà ricorrere alla DaD e, a seguire, il contratto disciplinerà i dettagli: le modalità della prestazione, la formazione specifica, l’utilizzo dei dispositivi, i tempi di lavoro, nonché l’intero complesso di diritti (alla salute, alla sicurezza, alla disconnessione) che dovranno essere contemperati e adattati alla nuova formula della DaD.
Ad ogni modo viene esplicitato che il ricorso alla didattica a distanza potrà essere effettuato solo nel rispetto della libertà d’insegnamento e del profilo professionale dei docenti e nell’ambito delle prerogative degli organi collegiali della scuola.
Infine, il quadro delle attività funzionali all’insegnamento non dovrà essere modificato: insomma, non si dovranno generare nuove necessità relative alle ore di insegnamento.