Il nuovo contratto scuola è stato appena siglato dalle parti, con un accordo, tra il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e le sigle sindacali, che ha messo un punto sulla questione economica, come abbiamo anticipato. Restano ancora aperte invece le altre questioni normative, dalla mobilità (vincolo triennale incluso) alla formazione docenti. In proposito il Ministro si è impegnato a proseguire e concludere quanto prima la trattativa al fine di regolamentare le questioni residuali già indicate nell’Atto di indirizzo. La sottoscrizione definitiva del CCNL, in tutte le sue parti, dovrebbe avvenire presumibilmente a gennaio, dopo l’approvazione della legge di bilancio 2023.
Una delle questioni aperte e che negli ultimi mesi è stata oggetto di provvedimenti del Ministero da noi ritenuti anche contraddittori riguarda la Didattica distanza. Ricordiamo infatti che dopo due anni di pandemia durante i quali gli insegnanti hanno provveduto ad aggiornarsi sulle metodologie, le pratiche didattiche e sulle tecnologie dedicate alla DaD; e le scuole hanno potenziato le proprie reti digitali; il Ministero ha esplicitamente vietato il ricorso alla DaD per gli studenti e le studentesse eventualmente trovati positivi al Covid. Un provvedimento che ha lasciato spiazzato il mondo della scuola, laddove l’allora ministro dell’Istruzione Bianchi (ma anche la ministra Azzolina prima di lui) aveva ribadito più volte che la DaD sarebbe entrata a far parte della didattica ordinaria, nell’ambito naturalmente di circostanze e regole ben precise. Un passo indietro del tutto inaspettato, anche in relazione a quanto pochi mesi prima era stato definito sull’Atto di indirizzo.
Ma cosa stabilisce al riguardo l’Atto di indirizzo? Pur assicurando che “la didattica in presenza è l’ordinaria e fondamentale modalità di prestazione del lavoro docente” l’Atto di indirizzo apre all’ipotesi della DaD, chiarendo quanto segue: “Qualora, nel rispetto della libertà d’insegnamento e del profilo professionale dei docenti e nell’ambito delle prerogative degli organi collegiali della scuola, si faccia ricorso a modalità di lavoro a distanza per il personale docente, nelle ipotesi individuate tramite fonte primaria, il contratto disciplinerà le modalità della prestazione, confermando altresì per i docenti il quadro delle attività funzionali all’insegnamento al di fuori dell’orario d’obbligo, al fine di non generare nuove necessità di fabbisogno di orario di insegnamento”.
Insomma dovranno essere le fonti primarie (leggi ordinarie dello Stato e atti aventi forza di legge o leggi regionali) a dire sì o no alla DaD in determinate circostanze (magari legate all’emergenza climatica o ancora all’eventualità di una nuova emergenza sanitaria), ma qualora una norma dovesse effettivamente prevedere in certe ipotesi la didattica a distanza, spetterà agli organi collegiali ricorrervi e al contratto scuola definire secondo quali modalità ciò potrà avvenire.
Cosa si intende per modalità della prestazione? il fatto che il ricorso alla DaD dovrà tenere conto di tutta una serie di questioni legate ai diritti dei docenti, in relazione ai seguenti temi:
L’Atto di indirizzo si esprime anche in relazione al personale Ata. Ecco quanto leggiamo sul documento firmato dall’allora ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta: “Il lavoro da remoto e il lavoro agile dovranno qualificarsi come una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti. Il contratto definirà l’esercizio di tale modalità di lavoro, nella cornice definita dalle linee guida sul lavoro agile del 17 dicembre 2021 e nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
“In particolare – puntualizza il documento – il lavoro agile/da remoto dovrà essere realizzato in alternanza con il lavoro in presenza, anche al fine di migliorare l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro e la condizione lavorativa, per migliorare l’innovazione organizzativa e la qualità del servizio ed in ogni caso laddove sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità”.
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